L’
articolo 19 del
DDL Salva Italia del Governo Monti è intervenuto modificando, l’attuale
tassazione di bollo per gli strumenti finanziari (tra cui i classici “conto deposito titoli”) tra l’altro, recentemente rivisitata in sede di
DL 98/2011.
Come è noto, l’
articolo 23 comma 7 del DL 98/2011 ha previsto la modificazione del
comma 2 bis della
tariffa allegata al DPR n. 642/72 che fissa gli importi dell’imposta di bollo per le comunicazioni periodiche relative al deposito dei titoli.
In particolare, la proposta del governo Monti modifica l’attuale tassazione sul bollo per gli strumenti finanziaria, introducendo una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con un importo minimo pari ad Euro 34,20 e massimo di pari ad Euro 1.200.
Ecco un riepilogo delle novità:
► a decorrere dal 1° gennaio 2012i risparmiatori pagheranno sui dossier titoli lo 0,10% del controvalore, con un importo minimo pari ad Euro 34,20 per prodotti e strumenti inferiori ad Euro 34.200 e una tariffa massima di Euro 1.200 per controvalori superiori ad Euro 1.200.000.
Esempio anno 2012
► a decorrere dal 2013, il prelievo fiscale a titolo di imposta di bollo salirà allo 0,15, fermo restando l’applicazione di una tariffa minima di 34.20 per prodotti e strumenti inferiori ad Euro 22.800 e una tariffa massima di Euro 1.200 per controvalori superiori agli 800 mila Euro ( la tariffa massima metterà al riparo quei particolari contribuenti con dossier di titoli di importante valore).
Esempio anno 2013
La base imponibile, sulla quale calcolare l’imposta di bollo, è stata ampliata e conterrà: titoli di stato; obbligazioni; certificati azionari; certificati di deposito; quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare; polizze assicurative; pronti contro termine e sicav.
Come si evince dalla suddetta elencazione, concorreranno alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di bollo, i prodotti del risparmio gestito e quelli del risparmio amministrato, nonché i prodotti finanziari in precedenza esclusi dall’obbligo di deposito.
Ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta applicabile, occorre tener conto dell’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato.
(Fonte: La Lente sul Fisco)