A partire dal 6 dicembre 2011, è vietato il trasferimento di denarocontante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori, alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.
Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, è precisato che il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.
È anche opportuno ricordare come la circolare 4 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze abbia precisato che le operazioni di prelievo e/odi versamento di contante superiore ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione.
Ossia: sono vietati i pagamenti oltre detta soglia, non i prelevamenti di contante.
Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
La precisazione si era resa necessaria dal momento che numerose banche avevano provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
(Fonte: Eutekne.info)