Premessa. Il testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha previsto l’introduzione di uno strumento che permetta la verifica continua dell’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore dell’edilizia, e che operi per mezzo di un punteggio iniziale atto a misurare tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le attività edilizie rientranti. Devono avere la patente a punti edile, i soggetti che svolgono specifiche attività suddivise in due categorie:
Per queste attività, da esercitarsi in forma di impresa individuale o societaria ovvero cooperativa, è necessario designare un responsabile tecnico e il responsabile del servizio di prevenzione protezione.
Responsabile tecnico e responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Questi soggetti possono essere il titolare dell’impresa ovvero il rappresentante con delega, un dipendente o anche un familiare coadiuvante.
Responsabile tecnico e responsabile del servizio di prevenzione protezione devono possedere specifici requisiti quali:
Il requisito di onorabilità riguarda l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione.
I requisiti di idoneità professionale riguardano il possesso di specifici titoli di studio come:
In mancanza, rivelano come requisiti di idoneità professionale anche:
Oltre a dover possedere questi titoli di studio o altri requisiti professionali, il datore di lavoro che viene designato come responsabile tecnico e della prevenzione e protezione deve frequentare un corso di apprendimento di almeno 8 ore, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Il requisito di capacità tecnico finanziaria sta ad indicare che al momento dell’iscrizione alla Sezione speciale dell’edilizia, bisogna possedere un’attrezzatura tecnica con valore non inferiore a 15mila euro o equivalente capacità finanziaria, documentata da intermediari finanziari. Almeno per le attività rientranti nella categoria A. Per quelle della categoria B, invece, il valore scende a 7.500 euro.
Il rilascio della patente. La Sezione speciale dell’edilizia, su apposita richiesta, verifica il possesso dei requisiti sopraindicati e rilascia la patente professionale a punti edile. La Sezione può anche rifiutare, con apposita motivazione, il rilascio della patente ovvero se non risponde entro 30 giorni, si prevede comunque la possibilità per il richiedente di esercitare in via provvisoria l’attività edile, salvo sospensione in caso di sussistenza della carenza dei requisiti in capo al responsabile tecnico e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il punteggio. Alla patente sono attribuiti alla prima iscrizione 25 punti, sia per le imprese costituite da già 12 mesi ovvero quelle di nuova costituzione. Il punteggio viene aumentato a seconda dell’organico presente nell’impresa.
Numero dipendenti | Punteggio patente |
Da 1 a 5 | 35 punti |
Da 5 a 15 | 40 punti |
Da 15 a 50 | 45 punti |
Da 50 a 100 | 60 punti |
Da 100 a 200 | 110 punti |
Accredito punti annuale. Ogni anno viene accreditato un nuovo punteggio, a condizione che non ci siano state reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. Si va così da 2 punti all’anno per imprese con organico da 1 a 5 dipendenti fino ad arrivare, in misura crescente di 1 punto, ai 6 per quelle imprese con organico medio di oltre 200 dipendenti.Per quelle imprese con oltre 200 dipendenti, vengono assegnati 120 punti con l’aggiunta di 10 per ogni 100 dipendenti.
Sono specifici i casi che prevedono la decurtazione della patente:
Sempre di due punti è la decurtazione per i lavoratori autonomi operanti del settore dell’edilizia, quando le violazioni accertate riguardino il mancato uso di attrezzature di lavoro, mancata dotazione o utilizzo di dispositivi di protezione individuale e mancata formazione e idoneità sanitaria.
Il datore di lavoro, chi per suo conto ovvero il responsabile possono frequentare specifici corsi di formazione per recuperare questi punti persi, anche durante l’esercizio dell’attività edile.
Sospensione e revoca patente. La patente a punti edile può essere sospesa quando, dopo il suo rilascio, si attesti la mancanza di uno dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità tecnico finanziaria. Se la perdita di questi requisiti non viene comunicata entro 30 giorni, oltre alla sospensione, vi è la decurtazione di ben 10 punti.
Esaurendo il punteggio, la patente viene revocata, quindi imprese e lavoratori autonomi interessati non possono partecipare alla gare ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di appalti.
Devono, dopo 2 anni dalla revoca, rinominare il responsabile tecnico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, insieme alla frequentazione ad un corso di formazione di 120 ore, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rinvio. Si rimane in attesa di un decreto ministeriale che introduca la patente a punti edile. Nell’avviso presentato, si prevede l’avvio, dopo la pubblicazione del decreto, dello strumento in questione in via sperimentale per un anno, durante il quale decurtazioni di punti e sospensione della patente non produrranno effetti reali.
(Fonte: Fiscal-Studio)