La L. 12 novembre 2011 n. 183, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 di ieri, 14 novembre 2011, aggiorna i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, legandoli a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata.
Nello specifico, l’art. 14, comma 11 del provvedimento dispone che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente:
– sono elevate ad un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività, in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
– non si computano più avendo riguardo agli importi di volume d’affari (con soglie che in precedenza erano pari a 309.874,14 euro per i servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività, indicati dall’art. 7 del DPR 542/99).
La disposizione mira a porre rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA e il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia di ricavi entro la quale è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal DL 70/2011.
Con il citato decreto, infatti, il Legislatore si era limitato a modificare l’art. 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, invece,inalterate quelle previste dall’art. 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
Lo sfasamento determinava la situazione in cui un contribuente, obbligato a liquidare e versare l’IVA mensilmente, avrebbe invece potuto avvalersi della contabilità semplificata.
Se è chiaro che le nuove norme hanno come obiettivo quello di ripristinare la situazione di allineamento IVA-dirette a regime, alcuni dubbi possono presentarsi con riferimento al periodo di imposta 2011.
Sotto il profilo della decorrenza, occorre infatti considerare che, non avendo il DL 70/2011 previsto una disciplina transitoria, l’innalzamento del limite dei ricavi per l’applicazione della contabilità semplificata ha effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto. In coerenza con quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n. 80, emanata con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino già applicazione per il periodo d’imposta 2011.
Anche il comma 11 dell’art. 14 della legge di Stabilità non indica espressi termini di decorrenza.
Conseguentemente, occorre riferirsi ai termini generali di entrata in vigore della legge di Stabilità, previsti dall’art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale “Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012”.
Pertanto, un soggetto esercente attività di servizi che nel 2010 avesse conseguito un ammontare di ricavi superiori a 309.874,14 euro, ma inferiori a 400.000 euro, ha la possibilità di adottare la contabilità semplificata, ma è ancora tenuto a versare obbligatoriamente l’IVA mensilmente.
Da ultimo, si ricorda che, nel caso in cui il contribuente decidesse di esercitare l’opzione per la liquidazione trimestrale, deve comunicarlo ai sensi dell’articolo 2 del DPR 442/97 nellaprima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nello specifico, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012 che sarà presentata nell’anno 2013 (comportamento concludente e successiva comunicazione dell’esercizio dell’opzione nel quadro VO2 della dichiarazione annuale IVA).
L’opzione per la liquidazione trimestrale, inoltre, determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
(Fonte: Eutekne.info)