I 500mila presunti contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplifcato o alla contabilità semplificata potranno trovare qualche consolazione sul fronte Iva.
In particolare, scatta il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ma è anche possibile recuperare l’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi allorquando l’Iva non fu detratta.
Dal 1° gennaio 2012 fuoriescono dal regime coloro che hanno iniziato l’attività prima del 31 dicembre 2007 oppure, se l’hanno iniziata dopo, non rispettano i requisiti di accesso (articolo 27, comma 2 del Dl 98/11) o infine hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011.
In materia di Iva questi contribuenti dovranno emettere regolare fattura rispettando tutti i requisiti richiesti dall’articolo 21 del Dpr 633/72, applicando l’imposta (con aliquota del 4, 10 o 21%) abbandonando quindi la semplice ricevuta con marca da bollo. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà poi istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini di cui agli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito.Se invece abbraccia il regime supersemplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari versandola annualmente.
L’articolo 19bis 2 del Dpr 633/72 precisa che la rettifica va operata sui beni ammortizzabili se non sono ancora trascorsi cinque anni dall’acquisizione, sui servizi e sui beni non ancora utilizzati alla data del 1° gennaio 2012. Nel caso di uscita dai minimi la rettifica è a favore e quindi l’Iva risultante è a credito. In questo caso l’ex minimo deve calcolare la rettifica con il seguente metodo: 1) si prendono i beni ammortizzabili acquistati dal 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 e si considera l’Iva portata a costo; 2) si calcolano i quinti d’imposta che mancano al compimento del quinquennio; ad esempio, per un computer acquistato il 1° settembre 2008 con un’imposta di mille euro, i quinti mancanti sono uno e, di conseguenza, l’Iva a credito è pari a 200 euro (mille diviso 5).
L’Iva relativa ai beni in giacenza (magazzino) non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il loro materiale impiego. In questo caso occorre fare riferimento alle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2012.
(fonte: Il Sole-24 Ore)