Può esercitare l’attività di somministrazione di bevande e alimenti anche una società di capitali o di persone. E’quanto stabilisce il Ministero dello Sviluppo economico con la risoluzione 21 giugno 2011, n. 118254. Tale affermazione trova conferma nonostante l’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 287/91 da parte dell’articolo 71, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2010 in tema di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno.
Requisiti professionali– Questo articolo 71, individua i requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio della attività commerciali, al sesto comma. In particolare, essi riguardano la frequentazione di corsi professionali per il commercio e la preparazione e somministrazione di alimenti, istituiti dalle regioni, ovvero il possesso di diploma di scuola superiore o universitaria con materie attinenti, infine la prestazione di opera presso imprese operanti nel settore nei 5 anni precedenti in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita e alla preparazione degli alimenti e anche in qualità di socio lavoratore.
Risoluzione n. 118254 Mise– Nel documento di prassi del 21 giugno 2011, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Mise, afferma che il possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’art. 71, comma sesto, per ciò che concerne l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche senza il richiamo espresso come quello inserito nell’abrogato articolo 2 della l. n. 287/91, in caso di società o di organismi collettivi è in capo al legale rappresentante o suo delegato, mentre in caso di ditta individuale l’obbligo del possesso dei requisiti professionali, resta necessariamente in capo al titolare.
Autorizzazione all’esercizio– Questi requisiti, ricorda sempre il Mise, sono necessari per presentare la domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero per la presentazione della SCIA nei casi applicabili.
(fonte: Fiscal-Focus)