Il decreto Sviluppo ha previsto che le imprese che eseguono i lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili dall’Irpef al 36%) non devono più indicare il costo della manodopera impiegata nelle fatture emesse.
L’articolo 7, comma 1, lettera b della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
La Circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 9, ha chiarito che l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”, escludendo dall’agevolazione le semplici cessioni di beni.
A questa regola, il legislatore, ha, però, previsto una eccezione nell’ipotesi in cui, nella realizzazione dell’intervento, siano impiegati beni di “valore significativo” la cui individuazione è stata effettuata con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999.
Si tratta dei seguenti beni:
L’aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, precedentemente elencati, soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. Questo meccanismo comporta, di fatto, che, se il valore del bene “significativo” non supera il 50 % di quello complessivo dell’intervento, quest’ultimo risulta interamente agevolato.
Se nell’ambito degli interventi di manutenzione si utilizzano beni di valore significativo, nella fattura si indicano, distintamente:
Il Decreto sviluppo ha modificato la fatturazione circa le opere di ristrutturazione che usufruiscono dell’agevolazione del 36%. Al contrario per la fatturazione dei beni significati non è stata apportata alcuna modifica l’impresa deve continuare a evidenziare in fattura la descrizione e il valore degli eventuali beni significativi forniti per l’esecuzione dell’intervento.
(Fonte: Fiscal Focus)