Il nuovo regime riguarda solo i tributi e i periodi d’imposta previsti dalla norma per i quali si procede con atto di accertamento.
Tali tributi sono: le imposte sui redditi, le relative addizionali, l’Iva e l’Irap. Sono esclusi, ad esempio, i tributi doganali e i tributi indiretti diversi dall’Iva.
I periodi d’imposta sono quelli relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e a quelli successivi.
Trascorsi 60 giorni, la notifica l’atto, che deve contenere l’intimazione ad adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l’atto di accertamento deve avvertire che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme passa all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
E’ qui disponibile una monografia di approfondimento; oppure qui.
Per ulteriori approfondimenti leggere l’articolo accertamenti esecutivi dal 1° luglio e anche Accertamento esecutivo – fase esecutiva aggi e interessi.