A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 35, del DL 138/2011, non sarà più sufficiente la congruità alle risultanze degli studi di settore per poter beneficiare della copertura dagli accertamenti analitico-presuntivi, come previsto dall’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146/98.
Con la manovra di Ferragosto, infatti, il Legislatore ha modificato tale ultima disposizione che, si ricorda, prevede che gli accertamenti analitico-induttivi non possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti che risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore. Tuttavia, tale copertura non è più attivabile laddove, nonostante l’allineamento a GERICO, l’ammontare delle attività non dichiarate, come emergenti dall’accertamento presuntivo, siano superiori al 40% dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati, e in ogni caso entro il limite, in valore assoluto, di 50.000 euro.
Come anticipato, l’art. 2, comma 35, del DL 138/2011 interviene modificando l’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146/98, aggiungendo un’ulteriore condizione per poter ottenere il beneficio della copertura da futuri accertamenti analitico-induttivi nei confronti dei soggetti congrui, e più precisamente è richiesto che gli stessi siano “congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente”. In buona sostanza, per effetto di tale modifica, l’“ombrello” da futuri accertamenti presuntivi sarà garantito solo in favore di coloro che dimostreranno di essere congrui in relazione non solo al periodo d’imposta oggetto di accertamento, ma anche per quello precedente, fermi restando i limiti percentuali e assoluti descritti.
In tale contesto, è bene ricordare che la preclusione di cui all’art. 10, comma 4-bis, della L. n. 146/98, non opera per i contribuenti nei cui confronti risultino applicabili le sanzioni (maggiorate del 10%) per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ebbene, laddove sia constatata tale violazione, oltre alle citate maggiori sanzioni (applicabili comunque in presenza di uno scostamento del maggior reddito accertato in misura pari almeno al 10% di quello dichiarato), viene meno l’“ombrello” utilizzabile per evitare accertamenti di tipo presuntivo.
(Fonte: Eutekne.info)