Con la conversione in legge del D.L. 138/2011 (manovra di ferragosto) l’aliquota Iva del 20% verrà aumentata al 21%.
La legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione al Decreto legge 13 agosto n. 138 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre entrando in vigore il giorno successivo sabato 17 settembre. Dato che l’aliquota Iva dal 20% al 21% interessa le operazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore delle legge di conversione, la nuova aliquota è scattata dal 17 settembre.
L’aumento dell’aliquota dal 20 al 21% non avrà carattere temporaneo.
E’ comunque necessario capire:
Le diverse aliquote Iva
Se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l’aliquota del 4 o del 10%, si applica l’imposta ordinaria del 20%.
Le aliquote ridotte sono comprese nella tabella A, parte II e III, allegata al D.p.r. 633/72.
Generalmente l’Iva al 4% riguarda:
L’Iva al 10% in via generale riguarda
Circa i beni soggetti ad aliquote ridotte si fa presente che:
I contratti d’opera, di appalto e simili che sono diretti alla “produzione di beni” scontano la stessa aliquota applicabile per la cessione degli stessi. Questo vuol dire che se un prodotto è soggetto all’aliquota del 4 o del 10%, anche le lavorazioni dirette alla sua realizzazione scontano l’aliquota del 4 o del 10%. Le riparazioni, però, sono sempre soggette all’ Iva ordinaria, qualunque sia l’aliquota riferita ai beni riparati, in quanto intervengono in un periodo successivo alla produzione degli stessi
L’aliquota applicabile in caso di cessione dei beni, si applica anche ai canoni di locazione finanziaria corrisposti alla società di leasing. La medesima disposizione prevista per la locazione finanziaria è stata estesa ai contratti di noleggio e simili per i quali l’aliquota dell’imposta è uguale a quella che sarebbe applicabile nelle cessioni del bene oggetto della contrattazione
Per i professionisti non può mai applicarsi un’aliquota ridotta in quanto la loro attività non tende mai alla “produzione di beni”.
Per chi applica l’aliquota del 4% o 10% non sono previste variazioni. Se al contrario non vengono applicate tali aliquote si dovrà per forza applicare l’aliquota ordinaria del 20% che si innalzerà al 21%.
A tale proposito bisogna capire quando un’operazione di intende effettuata e quindi applicare l’aliquota del 21% a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 135/2011
Cessioni di beni
Per individuare il momento impositivo nelle cessioni di beni occorre distinguere se si tratta di beni immobili o di beni mobili. Per i beni immobili l’imposta diviene esigibile alla stipula del contratto traslativo della proprietà o costitutivo o traslativo di un diritto reale limitato. Per i beni mobili la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione restando irrilevante la stipula del contratto che può essere verbale o scritto
La consegna consente all’acquirente di entrare in possesso della cosa e può essere effettiva, quando si trasferisce la disponibilità fisica del bene al cessionario, il quale viene fisicamente in possesso del bene stesso, ovvero documentale, quando si trasferisce al cessionario il documento necessario per disporre della cosa venduta.
Fatture differite
Per le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il documento di consegna o di trasporto di cui al Dpr 472/1996 la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. La fattura differita consente di raggruppare in un unico documento tutte le consegne fatte a un cliente nel corso di un mese solare, con una avvertenza: non è possibile comprendere nella stessa fattura consegne effettuate in due mesi diversi. Per le operazioni in corso alla data di entrata in vigore della manovra, in caso quindi di consegna di beni con fattura differita, è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna
Prestazioni di servizi
In linea generale le prestazioni di servizi (professionali o lavorazioni su beni) si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Se la fattura è emessa prima della prestazione, vale l’aliquota vigente in quel momento.
Non ha invece alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.
Operazioni in corso
In caso di mutamento delle aliquote quando una operazione non si è ancora conclusa, è necessario far riferimento al momento impositivo. Si possono verificare, quindi, le seguenti ipotesi:
1) pagamento di acconti: sugli acconti si applica l’aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
2) fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applica l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
3) consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
4) nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione
Esempi
Esempio 1
Vendita di computer con emissione di fattura immediata all’atto della consegna del bene (9 settembre 2011). Il pagamento avviene con ricevuta bancaria scadente alla fine del mese successivo (31 ottobre 2011).
L’operazione è soggetta ad Iva al 20% sull’intero corrispettivo (il momento del successivo pagamento è irrilevante)
Esempio 2
Unica cessione di beni scortata da documento di trasporto emesso il 9 settembre 2011.
La fattura verrà emessa a fine mese, richiamando il Ddt
L’operazione è soggetta ad Iva al 20% in quanto rileva il momento di consegna dei beni e non quello di emissione della fattura
Esempio 3
Consegna di beni con Ddt avvenuta il 9 settembre 2011 ed altra consegna di beni avvenuta dopo l’entrata in vigore della norma (ad esempio 25 settembre 2011).
La fattura riepilogativa verrà emessa a fine mese per tutte le cessioni del mese di settembre
Si applica l’aliquota del 20% per il corrispettivo dei beni consegnati ante modifiche e del 21% per il corrispettivo dei beni consegnati post modifiche
Esempio 4
In data 9 settembre 2011 viene emessa fattura per elaborazione dati del periodo luglio settembre.
Il pagamento avviene con ricevuta bancaria al 30 settembre 2011
Si applica il 20% in quanto rileva il momento di emissione della fattura
(Fonte: Fiscal Focus)