Non risponde necessariamente il rappresentante legale
Nuovi principi. Il socio che ha affidato una mansione a un lavoratore è responsabile dell’infortunio nel quale quest’ultimo si è imbattuto. In tali casi non è responsabile penalmente il solo rappresentante legale dell’azienda.
Il dipendente va tutelato anche se è stato mandato a fare un sopralluogo presso un’altra impresa. Sono questi i principi che si ricavano da una recente sentenza della Corte di Cassazione del 18 maggio 2011.
Vicenda. Nel caso di specie, un lavoratore veniva incaricato dal socio di una s.r.l. di fare un sopralluogo fuori dall’azienda. Nel corso dell’ispezione il lavoratore era scivolato precipitando al suolo e riportando lesioni personali.
Luogo di lavoro. In materia di sicurezza sul lavoro, è stato chiarito che “per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica, il riferimento ai luoghi di lavoro ed ai posti di lavoro non può che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente si svolga l’attività lavorativa”.
Nel caso di specie, è stato ritenuto che il luogo dell’ispezione sia da considerare, seppur per breve termine, “luogo di lavoro” e, pertanto, nello svolgimento di tale incarico avrebbe dovuto essere assicurata la disponibilità delle misure di sicurezza necessarie ad evitare che rimanesse vittima di infortuni.
Responsabilità. In merito alla responsabilità, la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi ritenendo responsabile il soggetto che impartisce disposizioni nell’esecuzione dei quali il lavoratore subisca danni per il mancato rispetto di norme prevenzionali, a prescindere dalla riconducibilità al soggetto di una veste istituzionale all’interno dell’impresa; tale qualità gli viene, infatti, riconosciuta se si comporta di fatto come se l’avesse.
Responsabilità del socio. Nel caso in esame, la Suprema Corte ne ha esteso, dunque, il coinvolgimento anche del singolo socio, al di là del rappresentante legale dell’azienda.
In particolare, è stato affermato che “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 27.4.1955, n.547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo”.