La manovra di Ferragosto impatta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l’ennesima volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007.
Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata infatti riportata a 2.500 euro, a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Pertanto, il predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste in essere senza l’ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).
Si ricorda che l’originaria soglia di 12.500 euro, imposta dall’art. 1 dell’ormai abrogata L. n. 197/1991, era stata ridotta a 5.000 euro in occasione dell’emanazione del DLgs. n. 231/2007. Subito dopo, tuttavia, con il DL n. 112/2008, il legislatore aveva ricondotto a 12.500 euro l’importo di cui all’art. 49, salvo poi riportarlo a 5.000 euro con il DL n. 78/2010.
L’utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l’impiego di strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riportino l’indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausola di non trasferibilità.
Anche l’emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari “liberi” (ossia non intestati) è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro. Il loro rilascio è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Così gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. È inoltre vietata la circolazione dei c.d. assegni “a me medesimo” (emessi cioè all’ordine del traente), qualunque sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.
La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011 (il termine precedente, in vigenza del limite di 5.000 euro, era quello del 30 giugno 2011), ovvero estinti.
La violazione delle disposizioni brevemente esposte rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo minimo, anch’esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 euro, a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. L’intento è chiaramente quello di scoraggiare l’utilizzo di strumenti di pagamento anonimi che potrebbero favorire il riciclaggio e l’evasione fiscale. Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito; per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euroavvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito.
Immutata, infine, è la nozione di frazionamento, già incisa dal DL n. 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell’art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (allora 5.000 euro). Nell’attuale formulazione, la norma recita che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un’operazione di acquisto di importo superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, ancorché ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, ferma restando la libertà contrattuale e la validità delle prassi commerciali in materia di rateazione. Permangono, dunque, ad elevato rischio “frazionamento”, operazioni quali il pagamento di fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l’emissione di prestiti obbligazionari.
(Fonte: Eutekne.info)