L’art. 27 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111, ha introdotto un “nuovo” regime forfetario di tassazione al fine di “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”.
SOGGETTI INTERESSATI
Come si legge nel co. 1 dell’art. 27 della Manovra, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi, di cui all’art. 1, co. da 96 a 117, della Legge n. 244/2007, soggetto ora all’imposta sostitutiva del 5%, si applica, per il periodo di imposta in cui inizia l’attività e per i quattro successivi, solamente alle persone fisiche che, alternativamente:
Inoltre, per effetto di quanto previsto in sede di conversione in legge del decreto, è ora stabilito che il regime in questione, pur potendosi applicare per più periodi di imposta, non può applicarsi “oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”.
CONDIZIONI PER FRUIRE DEL NUOVO REGIME
I soggetti che presentano i requisiti illustrati in precedenza, per poter fruire in concreto del nuovo regime forfettario, devono verificare la sussistenza delle condizioni previste dal co. 2 dell’art. 27, e più precisamente:
COORDINAMENTO TRA “NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE” E “NUOVO” REGIME DEI MINIMI
Oltre a tale aspetto, si segnalano alcune difficoltà di coordinamento tra “forfettino” e nuovo regime dei minimi.
Ritenendo che il “forfettino” (c.d. regime nuove iniziative produttive) non sia più applicabile dal 2012, i soggetti che attualmente ne fruiscono dovrebbero fuoriuscirne da tale periodo; in questa ipotesi, non è chiaro se tali soggetti potranno fruire del nuovo regime dei minimi o meno.
La risposta potrebbe essere negativa dal momento che, tra i nuovi requisiti di accesso, è previsto che il contribuente non debba aver esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che il regime si applichi “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi”. Tale limitazione temporale è analoga a quella prevista per il regime delle nuove iniziative produttive (fruibilità “per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi”).
SOGGETTI “MINIMI” SENZA I REQUISITI PER L’ACCESSO AL NUOVO REGIME
Come già anticipato in premessa, poiché l’art. 27 della Manovra, pur inserendo un nuovo regime agevolato, si inserisce nell’ambito della disciplina già esistente per i contribuenti minimi, di cui all’art. 1, co. da 96 a 117, della Legge 244/2007, per tale motivo, i co. 3, 4 e 5, del predetto art. 27 contengono alcune regole applicabili per coloro che sono in possesso dei requisiti per la fruizione del regime dei minimi (in particolare sono richiamati i co. da 96 a 99), ma non presentano le condizioni per accedere al nuovo regime agevolato.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad attività che costituiscono mera prosecuzione di attività svolte in precedenza come collaboratore o dipendente, per le quali era possibile l’accesso al regime dei minimi (in quanto non sussistevano condizioni ostative in tal senso), ma è precluso la fruizione del nuovo regime previsto dall’art. 27.
Per tali soggetti (minimi ma senza i requisiti per l’accesso al nuovo regime), il co. 3 dell’art. 27 prevede la possibilità di fruire comunque di agevolazioni contabili e di semplificazioni in relazione agli obblighi dichiarativi e di versamento.
In particolare, tali soggetti, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, i documenti ricevuti ed emessi, nonché gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, se soggetti, sono:
A corollario di quanto descritto, il co. 4 dell’art. 27 dispone che le suddette agevolazioni vengono meno a decorrere dall’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni previste dal co. 96 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007 (requisiti per l’accesso al regime dei minimi – conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.), ovvero si verifica una delle fattispecie di cui al co. 99 dello stesso art. 1 (fruizione di regimi speciali Iva, svolgimento di attività di cessione di fabbricati e terreni, ovvero contemporanea partecipazione a società od associazioni).
(Fonte: La lente sul Fisco)