E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 del 6 luglio, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra economica 2011”). Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali che illustreremo di seguito.
Nella Gazzetta Ufficiale 16.07.2011, n. 164 è stata pubblicata la L. 15.07.2011, n. 111, in vigore dal 17.07.2011, di conversione del D.L. 6.07.2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
Ammortamenti Viene prevista una radicale riscrittura del sistema degli ammortamenti delle imprese attraverso un’ampia delega al Ministero dell’Economiache dovrà provvedere con uno o più decreti di natura regolamentare. Le nuove disposizioni avranno effetto dall’esercizio 2013 e saranno ispirate a criteri di semplificazione, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre l’ammortamento cumulativo con una aliquota unica. La norma non pare distinguere tra le diverse imprese, piccole, medie o grandi. Per le società di dimensioni maggiori, visto che gli ammortamenti dovranno continuare ad essere stanziati in bilancio secondo regole distinte e basate sulla vita utile, la previsione di aliquota unica fiscale potrebbe generare un ulteriore doppio binario. Imposta di bollo su depositi e titoli Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato:
Definizioni agevolate Un accertamento può essere definito con il Fisco mediante accordo. Gli istituti giuridici previsti per raggiungere tale intesa corrispondono ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale. Raggiunto l’“accordo”, il procedimento si perfeziona con il pagamento delle somme concordate, che il contribuente può scegliere di eseguire:
Dopo una serie di modifiche legislative, il quadro attualmente in vigore prevede la necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000. Ora, la manovra toglie del tutto l’obbligo della garanzia fideiussoria, come era stato fatto precedentemente per l’adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio. Riporto perdite fiscali La manovra correttiva ha riscritto i commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere riportate senza alcun limite di tempo, ma comporteranno l’abbattimento del reddito realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari all’80% del reddito realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento. In pratica, se la perdita riportabile (al netto di utilizzi già avvenuti) è inferiore all’80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente; diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell’imponibile e rinviando l’eccedenza. Ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55% È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:
Definizioni delle liti pendenti In particolare le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso di importo
Giustizia tributaria Vengono previste misure di ridefinizione della composizione delle commissioni tributarie. In particolare, vengono stabilite norme di incompatibilità per i professionisti iscritti agli albi professionali che abilitano all’assistenza nel contenzioso tributario. Forme di incompatibilità vengono introdotte anche per conviventi e parenti. Imprenditoria giovanile Viene introdotto un regime di favore per le nuove imprese costituite da giovani o da persone che hanno perso il posto di lavoro. Dal 1° gennaio 2012 questa previsione sostituisce il regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da90 a 117 della legge 244/2007 con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 5 per cento. Il nuovo regime si applica solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che l’hanno iniziata dopo il 31 dicembre 2007. Partite Iva inattive Prevista la chiusura automatica delle partite Iva inattive da tre anni. I contribuenti che dimenticano di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessazione dell’attività possono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, provvedere a sanare la violazione con il versamento di una sanzione minima, a patto che l’ufficio non abbia già contestato al contribuente la violazione. Produttività Confermati per il 2012 gli incentivi fiscali (ma anche contributivi) sulla retribuzione erogata come premio per la produttività del lavoro, e contrattata a livello territoriale oppure aziendale. Rientrano nella norma anche gli accordi stipulati sulla base dell’accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva. Cambiano, tuttavia, le regole di applicazione. Il Governo, dopo aver consultato le parti sociali, dovrà emanare entro il 31 dicembre 2011 un decreto con il quale dovrà essere definita l’entità dell’imposta agevolata. Superbollo autoveicoli Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):
L’omesso/insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato. Studi di settore Per quanto riguarda gli studi di settore queste sono le novità portate:
gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”; eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”.
Irrogazione delle sanzioni Si introduce l’obbligo per gli uffici, al posto dell’attuale facoltà, di irrogare le sanzioni collegate al tributo contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica. Ciò anche in assenza di previa contestazione al contribuente di quanto richiesto con l’atto medesimo. Tale obbligo per gli uffici viene fatto decorrere con gli atti emessi a far data dal 1° ottobre 2011. Introdotta anche la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni nei termini per la proposizione del ricorso in ipotesi di accoglimento delle deduzioni proposte dal contribuente in sede di contestazione della violazione. Spesometro I pagamenti con carte di credito, rientrano nel monitoraggio da spesometro, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a segnalare i dati all’amministrazione finanziaria. Decorrenza esecutività avvisi di accertamento Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DLn. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento. Sanzioni per versamento con ritardo superiore a 15 giorni Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo ed è estesa a tutti i versamenti, pertanto non è limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria”. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. Reclamo e mediazione Viene introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore fino a 20mila euro. Viene stabilito che la presentazione del reclamo è condizione di inammissibilità del ricorso e che lo stesso deve essere inoltrato alla direzione dell’Amministrazione Finanziaria che ha emanato l’atto. L’amministrazione provvederà a creare strutture autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione. Contributo unificato per ricorsi E’ disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nelle seguenti misure:
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