L‘IMU dovuta sull’abitazione principale rimane sospesa in attesa della riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare.
Questa, in pratica, la decisione del Consiglio dei ministri dello scorso 17 maggio, riassunta in un breve comunicato stampa, riguardo al versamento dell’acconto IMU dovuto dai possessori di:
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
- alloggi popolari
- terreni agricoli
- fabbricati rurali
Al riguardo si rammenta che:
- per abitazione principale, si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”;
- per pertinenza dell’abitazione principale, si intende esclusivamente:
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa)
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
L’acconto di giugno non è dovuto anche per:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dai soci assegnatari
- gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
- gli enti di edilizia residenziale pubblica (comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP)
Nessuna sospensione, invece, per coloro che possiedono immobili classificati:
- A1 abitazioni di tipo signorile
- A8 ville
- A9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il DL approvato introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia secondo cui, entro il 31/08/2013, dovrà essere attuata la riforma dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa:
- la modifica della disciplina della TARES
- la deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per gli immobili utilizzati dalle attività produttive.
Qualora la riforma non venga attuata entro il predetto termine, la prima rata dell’IMU sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.
(Fonte: www.redazionefiscale.it – ABC Brescia)