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18 Gennaio 2017Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato un vademecum sull’utilizzo della pec (Posta Elettronica Certificata) e sul suo valore legale.
Anzitutto viene chiarito che la validità legale si ha quando lo scambio di posta elettronica avviene fra due caselle “certificate”; così non è se una delle due è una casella di posta “ordinaria”.
Per definizione la PEC “è un “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”; è, dunque, un sistema nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.
Funzionamento
1) MITTENTE
- Il mittente dotato di casella PEC, previa autenticazione, predispone e invia il messaggio, sottoponendolo così al suo gestore del servizio di PEC.
- Il gestore del mittente verifica la correttezza formale del messaggio e l’assenza di virus; in caso di esito positivo, restituisce al mittente la “ricevuta di accettazione” e genera automaticamente la “busta di trasporto” con il file “postacert.eml” che contiene il messaggio originale e il file “daticert.xml” che riproduce l’insieme di tutte le informazioni relative all’invio (mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell’invio).
- La busta è firmata dal gestore tramite firma elettronica qualificata. Ciò permette al gestore del destinatario di verificare l’inalterabilità durante il trasporto.
- Se l’esito della verifica è sfavorevole, rilascia un “avviso di non accettazione” che riporta anche il motivo del rifiuto.
- Il gestore del destinatario, una volta ricevuta la busta di trasporto ed effettuati i controlli sulla validità e assenza di virus, la accetta e consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico”, che attesta il passaggio di consegna tra i due gestori e successivamente deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario. Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna”.
2) DESTINATARIO
- Il gestore del destinatario, una volta ricevuta la busta di trasporto ed effettuati i controlli sulla validità e assenza di virus,
- la accetta e consegna al gestore del mittente la “ricevuta di presa in carico”, che attesta il passaggio di consegna tra i due gestori e successivamente deposita il messaggio nella casella di posta del destinatario.
- Se la consegna va a buon fine, il gestore del destinatario invia a quello del mittente una “ricevuta di avvenuta consegna”.
- Se il gestore del destinatario non riesce a consegnare il messaggio, ad esempio in quanto la casella PEC destinataria è satura o non più attiva, invia un “avviso di mancata consegna” che, ovviamente, il gestore del mittente inoltra a quest’ultimo.
Validità legale della pec
Per espressa previsione di legge la trasmissione effettuata via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta e consente di opporre ai terzi la data e l’ora di trasmissione e di ricezione del documento.
“La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna”. Dunque, sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove “piene”, ossia il giudice deve valutarle in conformità a quanto previsto dalla legge senza alcun margine di discrezionalità.
Nel dettaglio la ricevuta di accettazione, sottoscritta con firma elettronica qualificata e contenente i dati di certificazione del gestore di PEC del mittente, costituisce la prova legale, opponibile ai terzi, che il messaggio in una determinata data ed ora è stato accettato dal sistema ed inoltrato al gestore PEC del destinatario.
Analogamente la ricevuta di avvenuta consegna (rilasciata automaticamente al mittente dal gestore di PEC del destinatario) fornisce al mittente la prova che il messaggio è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario e che si trova nella sua disponibilità, a prescindere dal fatto che questi lo abbia letto oppure no. La legge attribuisce valore legale non alla lettura effettiva del documento, ma soltanto al fatto oggettivo che il documento sia stato recapitato e si trovi nella materiale disponibilità del destinatario. Dal punto di vista giuridico, in questo caso, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, analoga a quella prevista in tema di dichiarazioni negoziali dall’art. 1335 c.c. per il caso della raccomandata a/r.
(fonte: eutekne.info)

