Certificazione dei crediti della PA – procedura online
24 Ottobre 2012Quote Albo Autotrasportatori 2013
12 Novembre 2012La L. 28.6.2012, n. 92 (c.d. “Riforma del lavoro”) ha introdotto novità fiscali per la deducibilità dei costi delle autovetture in vigore dal 2013.
Dal 1° gennaio 2013 verrà modificata la deducibilità limitata delle spese e degli altri componenti negativi dal reddito di impresa, arti e professioni relativamente ai mezzi di trasporto a motore indicati nell’art. 164 del T.U.I.R portandola dal 40% al 27,5%.
Inoltre una nuova modifica sembra in arrivo, in quanto nel disegno della Legge di
Stabilità 2013 è previsto che a partire dal periodo d’imposta 2013 i costi relativi alle auto delle imprese siano deducibili nella misura del 20% e non più del 27,5%.
Rimane immutato il trattamento Iva.
Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta (lett. b-bis) la deducibilità dei costi è ridotta dal 90% al 70%.
L’intervento normativo in esame non ha modificato i limiti di deducibilità che pertanto rimangono confermati in misura pari a:
- € 18.075,99 per le autovetture di imprese / lavoratori autonomi;
- € 25.822,84 per le autovetture degli agenti e rappresenti;
- € 4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori.
In caso di leasing i predetti limiti vanno riferiti all’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing.
In caso di locazione o noleggio i predetti limiti corrispondono a € 3.615,20
per le autovetture, € 774,69 per i motocicli e € 413,17 per i ciclomotori.
Per agenti e rappresentanti le nuove regole non comportano cambiamenti. In particolare nel caso di agenti e rappresentati l’art. 164 prevede (e anche in futuro prevederà) una deducibilità parziale nella misura dell’80%.
(Fonte: Fiscal-Focus)
