Aumento degli importi del bollo fisso
26 Giugno 2013SRL semplificata a statuto standard senza più limiti
29 Giugno 2013Le microimprese che operano in settori a basso rischio infortunistico potranno ricorrere, in luogo del DVR, all’autocertificazione dei rischi.
DVR – In pratica, grazie al decreto “del fare” le microimprese potranno ora scegliere di ricorrere all’autocertificazione dei rischi, senza redigere il più complesso DVR (Documento della Valutazione dei Rischi), come previsto dal D.M. 30 novembre 2012. In particolare, la semplificazione riguarda e aziende che operano nei settori a basso rischio infortunistico che saranno individuati con apposito decreto ministeriale. Tuttavia, resta fermo che fino alla emanazione di tale D.M. non si applica la deroga, ma dovranno essere seguite obbligatoriamente le procedure standardizzate.
DUVRI – Altre modifiche riguardano il DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi), cui è obbligato il datore di lavoro committente in caso di affidamento di servizi e forniture all’imprenditore se appaltatrice o al lavoratore autonomo all’interno della propria azienda. In tal caso, la semplificazione consiste nella possibilità per il committente, qualora operi in settore di attività a basso rischio infortunistico, di poter individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento.
Notifiche per nuovi lavori – Infine, si segnala la novità in merito all’obbligo di comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio, da parte di chi intenda procedere alla costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, ove si presume l’impiego di più di tre lavoratori. Nello specifico, i criteri di semplicità, comprensibilità e le informazioni da trasmettere mediante modelli uniformi da utilizzare, saranno individuati da un apposito D.M. In attesa dell’emanazione del suddetto D.M. la comunicazione deve contenere: la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse e la descrizione delle caratteristiche dei locali delle stesse.
(Fonte: Fiscal Focus)
