Contratti, fac-simili consultabili on-line
1 Maggio 2011Scadenziario maggio 2011
1 Maggio 2011Le vendite al dettaglio e le prestazioni effettuate dalle categorie di soggetti elencate in “Dettaglianti e assimilati” si annotano sul registro dei corrispettivi, separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti, in un unico importo giornaliero (Iva inclusa), suddiviso aliquota per aliquota (salvo per i soggetti ammessi alla ventilazione – vedi sotto), entro il giorno non festivo successivo (termine prolungato a 60 giorni in caso di contabilità meccanizzata):
- all’effettuazione delle cessioni di beni sia in contanti che a credito (con o senza fattura) o, se anteriore, all’incasso totale o parziale del corrispettivo o all’emissione della fattura. Le cessioni di prodotti farmaceutici si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo;
- all’incasso di corrispettivi o di acconti o all’emissione anticipata della fattura per le prestazioni di servizi, senza tener conto del momento di effettiva ultimazione della prestazione.
L’annotazione dei corrispettivi deve avvenire con riferimento a ciascun giorno in cui le operazioni sono state effettuate (art. 3, co. 3, D.L. 30.12.1993, n. 557, conv. con modif. con L. 26.2.1994, n. 133).
In alternativa le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo, non allegando gli scontrini riepilogativi giornalieri (art. 15, D.P.R. 7.12.2001, n. 435 di modifica dell’art. 6, co. 4, D.P.R. 695/1996 – vedi anche la C.M. 25.1.2002, n. 6/E).
