
Credito d’imposta per i nuovi Registratori Telematici
28 Novembre 2019
Sampa registri contabili facoltativa
3 Dicembre 2019Com’è ormai noto, dal 1° gennai 2020 tutti i soggetti esercenti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate sono obbligati ad istallare un registratore di cassa telematico (RT).
Casi di esonero
Sono esonerate le attività previste dal DM 10.5.2019, in particolare:
- le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’art. 2 D.P.R. 696/1996; tra cui:
- cessioni di tabacchi
- cessioni di prodotti agricoli (regime speciale)
- cessioni di beni con DDT integrato con il corrispettivo
- cessioni di quotidiani, riviste e libri
- somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali e scolastiche
- cessioni e prestazioni di ASD (comprese associazioni no-profit e pro-loco) che adottano il regime della L. 398/91
- le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza (c.d. commercio elettronico indiretto)
- le prestazioni di trasporto pubblico
Funzionamento
A differenza del registratore di cassa normale, il registratore telematico – dopo la chiusura della cassa – provvede in automatico a creare il file telematico giornaliero; mentre la trasmissione effettiva può essere rinviata entro i successivi 12 giorni.
Alternative
La possibili alternative all’acquisto del registratore telematico sono:
- emissione di fattura (anche in forma “semplificata”) per ogni transazione;
- emissione del nuovo documento commerciale tramite la procedura web gratuita messa a disposizione dell’Agenzia; questa modalità però necessita di una connessione internet attiva.
Adempimenti accessori
L’utilizzo del registratore telematico elimina i seguenti adempimenti:
- tenuta registro corrispettivi
- conservazione copia documento commerciale (scontrino) rilasciato al cliente
- libretto di servizio (le operazioni di verifica periodica sono trasmesse all’Agenzia da parte del manutentore)
Resta ancora necessario dotarsi del registro corrispettivi di emergenza, nel quale indicare le singole vendite o prestazioni in ordine cronologico, nel caso di mancato funzionamento. E’ un semplice registro non vidimato, che viene richiesto in caso di ispezione da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.
In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sul registratore telematico: sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.
Periodo transitorio
Entro i primi sei mesi dell’obbligo, e quindi nel caso di forfetari e minimi a partire dal 1° gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2020, sarà possibile continuare a certificare i corrispettivi utilizzando i “vecchi” scontrini fiscali o ricevute fiscali e mantenendo in uso il registro dei corrispettivi. Secondo questa modalità si considererà rispettato l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi, come sancito dalla Circolare n. 15/E/2019.
In tale periodo, i corrispettivi giornalieri dovranno anche essere trasmessi telematicamente, entro la fine del mese successivo a quello dell’operazione, utilizzando l’apposita procedura web presente nell’area riservata di “Fatture e Corrispettivi” (Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT – soluzione transitoria). La trasmissione dei corrispettivi mensili potrà essere affidata allo Studio.
