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14 Dicembre 2017
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18 Dicembre 2017La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), ha introdotto un nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese minori, sostituendo il vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l’imponibile, con il criterio di cassa.
Le “imprese minori” sono i cosiddetti contribuenti “semplificati” ai sensi dell’art. 66 del TUIR.
Sono considerate imprese minori, ai sensi del nuovo art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, qualora abbiano percepito in un anno intero ovvero abbiano conseguito nell’ultimo anno di applicazione del criterio di competenza, previsto dall’art. 109, comma 2, del TUIR, ricavi non superiori a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Tali limiti sono da ragguagliare ad anno per soggetti che hanno iniziato l’attività in corso d’anno. In caso di più attività, vale il limite superiore; tuttavia va considerata la somma dei ricavi di tutte le attività.
Per la verifica delle soglie dei ricavi, la disposizione fa riferimento a quelli “percepiti” ed a quelli “conseguiti”.
Se da un lato è da apprezzare l’intento del Fisco di evitare la tassazione di ricavi non incassati, dall’altro lato sono emerse molte difficoltà a livello applicativo.
La prima per importanza è l’impatto che deriva dalla voce “rimanenze di magazzino“; infatti, dal 2017 rilevano le rimanenze iniziali quale componente negativo, mentre non rilevano più le rimanenze finali. Come conseguenza si avrà che nel primo anno di applicazione del nuovo criterio i redditi saranno compressi se non addirittura comporteranno delle perdite.
Proprio le perdite da reddito di impresa semplificata sono un problema in quanto notoriamente sono compensabili solamente con gli altri redditi dello stesso anno, ma non sono riportabili negli anni successivi.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto tre possibilità di tenuta dei registri contabili di questi soggetti:
- ferma restando la tenuta dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei
pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente
sostenuti; - utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
- utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non effettuare annotazioni su tali registri come incassi e pagamenti. In tale caso, opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. L’opzione è vincolante per almeno un triennio e va comunicata nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata.
Un’alta anomalia riguarda gli acconti: l’Agenzia precisa che gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto assumono rilevanza nel regime di cassa.
Al criterio di cassa fanno eccezione i seguenti componenti positivi e negativi che seguono il tradizionale criterio di competenza.
Componenti che rilevano secondo il criterio di competenza
Componenti positivi:
- ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
- proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (“immobili patrimoniali”)
- plusvalenze e sopravvenienze attive
Componenti negativi:
- minusvalenze e sopravvenienze passive
- quote di ammortamento di beni materiali, anche a uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti
- accantonamenti di quiescenza e previdenza
- spese per prestazioni di lavoro
- oneri di utilità sociale
- spese relative a più esercizi
- oneri fiscali e contributivi
- interessi di mora.
(fonte: mysolution.it)

