
Rinuncia all’eredità
1 Giugno 2016
Trasferte di collaboratori e dipendenti
13 Luglio 2016Ecco la sintesi del comunicato ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo alla proroga di Unico 2016:
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Anche se non precisato dal comunicato stampa, la proroga, analogamente allo scorso anno, dovrebbe riguardare anche:
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
- i c.d. “contribuenti minimi” e i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione;
- i soci o partecipanti ad imprese che imputano il reddito “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, e che esercitano un’attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.
Rimangono, invece, fermi i termini ordinari del 16 giugno o del 18 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (considerato che il 16 luglio quest’anno cade di sabato) per i contribuenti “estranei” agli studi di settore, ad esempio:
- le persone fisiche “privati” che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario;
- i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri, in quanto per l’attività esercitata non sono stati approvati gli studi di settore.

