Privacy: semplificazioni
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20 Luglio 2011
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011 (Suppl. Ordinario n. 171) le autorizzazioni del Garante dellaprivacy al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Questo autorizzazioni riguardano l’esonero dall’obbligo di notificazione dei trattamenti di dati sensibili e/o giudiziari.
Le autorizzazioni rinnovate riguardano il trattamento dei dati:
- sensibili nei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2011);
- idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2011);
- sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2011);
- sensibili da parte dei liberi professionisti (autorizzazione n. 4/2011);
- sensibili da parte di diverse categorie di titolari (autorizzazione n. 5/2011). Fra i soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione: le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e creditizia o assicurativa, le società e altri organismi che gestiscono fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o Casse di previdenza, imprese che operano nel settore turistico;
- sensibili da parte degli investigatori privati (autorizzazione n. 6/2011);
- a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
Fra i soggetti ai quali è rilasciata l’autorizzazione, i liberi professionisti, anche associati, tenuti a iscriversi in Albi o elenchi per l’esercizio di un’attività professionale in forma individuale o associata (autorizzazione n. 7/2011).
Le presenti autorizzazioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2012.
Infine, si tiene a precisare che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del Codice della privacy (DLgs. 196/2003), “dati sensibili” sono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Mentre, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) del Codice della privacy, i “dati giudiziari” sono quelli riguardanti la qualità di imputato o di indagato (ex artt. 60 e 61 c.p.p.) o quelli idonei a rivelare i provvedimenti che devono essere iscritti nel Casellario giudiziale (ex art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del DPR 14 novembre 2002 n. 313). Fra questi, le sentenze e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, i provvedimenti di applicazione di pene accessorie, di misure alternative alla detenzione, di misure di sicurezza personali e patrimoniali.
(Fonte: Eutekne.info)