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3 Gennaio 2011
Per contrastare il fenomeno delle frodi Iva è diventato operativo il sistema Vies (anagrafe delle partite Iva comunitarie) per i soggetti (imprese e professionisti) che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni nell’ambito degli altri 26 Stati della Ue) previsto dall’art. 27 del DL n. 78/2010, che ha introdotto la nuova lett. e-bis) all’art. 35, comma 2 del DPR n. 633/1972.
Per coloro che iniziano l’attività sarà necessario compilare nei modelli AA7 o AA9 i quadri relativi alle operazioni intracomunitarie, indicando l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
Entro il 28 febbraio 2011 saranno esclusi dall’archivio:
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare, secondo le citate modalità, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, ovvero quelli che, in mancanza, non hanno effettuato – nel secondo semestre 2010 – operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010 e che non hanno presentano i modelli INTRASTAT (beni e/o servizi) negli anni 2009 e 2010 o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. Questa comunicazione permette ai soggetti di essere inclusi nell’archivio informatico VIES delle Dogane.
Faccio presente che tali operazioni diventano sempre più frequenti; si pensi al semplice acquisto di un software antivirus via internet che rientra in questa tipologia di acquisti. In futuro, dunque, senza la preventiva autorizzazione non sarà più possibile fare acquisti e/o cessioni intra-UE.
Tramite il sito internet delle Dogane è possibile effettuare un controllo dei soggetti iscritti:
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
Per svolgere operazioni intracomunitarie è necessario comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di volontà e ottenere il silenzio assenso.
La comunicazione deve essere fatta in forma scritta sia a mano che tramite raccomandata; è stato chiarito definitivamente che è possibile l’invio a qualunque Ufficio locale dell’Agenzia, onde evitare problemi di competenza territoriale soprattutto dopo le recenti riorganizzazione degli uffici fiscali.
