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17 Luglio 2019Dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le norme a regime che riguardano i termini per l’emissione e la registrazione delle fatture elettroniche, dopo il periodo di transitorio che sospendeva le sanzioni.
Termini di emissione della fattura elettronica
La fattura elettronica si considera emessa alla data della sua trasmissione al SdI, salvo suo scarto.
Vediamo ora quali sono i termini massimi concessi dalla norma per l’emissione delle fatture nei confronti dei clienti, tenendo conto della “data di effettuazione dell’operazione” ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
- Fattura immediata – Va emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione; l’art. 21 D.P.R. 633/1972 prevede inoltre che nella fattura sia indicata la data in cui è effettuata l’operazione, se diversa dalla data di emissione del documento. Ad esempio, una fattura inviata allo SdI il 2.07.2019 relativa a una cessione di beni avvenuta il 27.06.2019 deve essere datata 27.06.2019.
- Fattura differita – Va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; nella fattura è bene indicare il documento che consenta il differimento (D.D.T. o fattura pro-forma).
Assosoftware, nella Faq del 28.06.2019 con l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che, in presenza di più D.D.T. emessi all’interno dello stesso mese in date diverse allo stesso destinatario, si può indicare una data tra quelle di consegna oppure quella di predisposizione e contestuale invio al SdI.
Quanto proposto genera un’inutile complicazione, in quanto comporta l’emissione di fatture differite con date diverse e da verificare. Si ritiene possibile, per semplificare, indicare quale data di emissione quella classica dell’ultimo giorno del mese.
Termini di registrazione delle fatture elettroniche emesse
La registrazione deve avvenire, sia per quelle immediate che differite, nell’ordine della numerazione delle fatture ed entro il giorno 15 del mese successivo di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; ciò comporta che le fatture emesse concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui le relative operazioni sono state effettuate e l’IVA è diventata esigibile ex art. 6 D.P.R. 633/1972.
Per esempio, l’IVA esposta in una fattura immediata trasmessa allo SdI il 5.07.2019 e datata 28.06.2019 (data di effettuazione dell’operazione) concorrerà alla liquidazione del mese di giugno 2019 (per il contribuente con liquidazione mensile) o del secondo trimestre 2019 (per il contribuente con liquidazione trimestrale).
La data di registrazione, non prevista normativamente, sarà compresa tra quella della fattura e il giorno 15 del mese successivo.
(fonte: ratio.it)
