
Sampa registri contabili facoltativa
3 Dicembre 2019
Inventario di magazzino al 31.12.2019
11 Dicembre 2019L’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, introduce nel D.Lgs. n. 241/1997, l’art. 17-bis, una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute a carico delle imprese coinvolte in appalti, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Nella versione originaria, le disposizioni prevedevano l’obbligo per il committente di versare le ritenute in tutti i casi di affidamento di appalto un’opera o un servizio; a seguito dei successivi emendamenti, i nuovi obblighi riguardano i casi di appalti superiori a 200.000 euro.
Altra importante modifica nel testo riguarda il soggetto obbligato al versamento: inizialmente era stato previsto un meccanismo complesso che prevedeva il trasferimento dell’obbligo dall’appaltatore (o sub-appaltatore) – soggetto che effettuava i lavori – al soggetto committente; in questi casi l’impresa che eseguiva i lavori sarebbe stata obbligata a fornire le somme al committente per il versamento degli F24.
Nel testo definitivo, invece, il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice (o subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, mantenendo il vincolo di iniziale ossia senza possibilità di compensazione.
Esiste, dunque, un obbligo per il committente di controllare il corretto adempimento concernente il versamento delle ritenute, al fine di evitare l’applicazione di eventuali sanzioni.
In particolare l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- le deleghe di pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Sanzioni e conseguenze
Il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di trasmissione come sopra previsti o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Deroghe
Gli obblighi introdotti con le nuove regole, non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o subappaltatrici) comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, ossia 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; la certificazione del possesso dei suddetti requisiti è messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
(fonte: mysolution.it)

