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Nasce il “Cassetto digitale dell’imprenditore”
17 Luglio 2017La legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione al 24% dell’aliquota IRES dal 1° gennaio 2017.
In conseguenza di tale riduzione, il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori (artt. 47 e 68 comma 3 del TUIR) e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF (artt. 58 comma 2 e 59).
Attraverso l’introduzione dell’attuale percentuale di imposizione del 58,14%, viene quindi mantenuta l’invarianza del livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze (società + socio) in considerazione dell’aliquota IRES del 24% in vigore dal 2017.
In particolare, gli utili prodotti dai soggetti IRES a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori.
Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponibilità:
- del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i dividendi distribuiti debbono considerarsi formati:
- dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, rilevando nella misura del 40%,
- poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, rilevando nella misura del 49,72%, e
- solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

