Validità DURC e richiesta telematica
23 Novembre 2010Acquisto Software dall’Estero
23 Novembre 2010Il Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore fin dal 7 novembre 2002, dispone che nell’ambito di una transazione commerciale chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora.
Riguarda tutti i tipi di soggetti (imprese, società, professionisti) con la sola esclusione dei rapporti con clienti privati.
Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza la c.d. costituzione in mora del debitore (intimazione di pagamento).
Se il termine per il pagamento non è previsto dal contratto, gli interessi decorrono:
- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- dopo 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Il tasso di interesse da applicare (art. 5 comma 1 del D. Lgs 231/2002) è pari al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazione di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni.
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010 la componente variabile, è pari all’1 per cento (pubblicato in G.U. n. 190 del 16/08/2010); pertanto il tasso attuale è pari all’8%, che diventa del 10% in caso di prodotti alimentari deteriorabili.
