
Il nuovo servizio civile universale
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Visto di conformità, limite 5.000 euro anche per le trimestrali Iva
5 Giugno 2017Capita sempre più spesso che un soggetto abbini all’attività di lavoro dipendente una seconda attività autonoma con propria partita Iva. In tal caso sorge il problema a livello previdenziale se per le due le attività nasca l’obbligo da pagare due volte i contributi previdenziali.
Vediamo i vari casi e cosa ne pensa l’Inps.
Anche se teoricamente è possibile aprire partita IVA, occorre valutare tutti gli aspetti con particolare attenzione per evitare il licenziamento e diminuire il carico contributivo; ad esempio:
- occorre verificare se c’è concorrenza tra il proprio lavoro come dipendente e il nuovo lavoro che si desidera svolgere con una nuova partita Iva, in rispetto dell’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c.;
- verificare il reddito lordo percepito come lavoratore dipendente per valutare la possibilità di accedere regime forfetario (limite 30.000 euro);
- verificare l’inquadramento contributivo della nuova attività e valutare se si è esonerati dal versamento di ulteriori contributi.
I contributi INPS devono essere versati due volte?
Per verificare se un lavoratore dipendente che avvia un’attività parallela di lavoro autonomo (artigiano, commerciante, libero professionista) deve versare i contributi INPS per entrambe le attività (quella di lavoratore dipendente e quella di lavoratore autonomo) occorre innanzitutto stabilire se per l’attività di lavoro autonomo esercitata occorre iscriversi alla Gestione IVS per Commercianti ed Artigiani ovvero Gestione separata INPS e quindi se trattasi di ditta individuale o di libera professione.
Il concetto di attività prevalente e la doppia contribuzione
L’art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996 prevede, per i soggetti che esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l’iscrizione nell’assicurazione prevista per l’attività prevalente.
L’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 prevede che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ex art. 2195 c.c. (produzione o dello scambio di beni o servizi).
L’applicazione del criterio della prevalenza non concerne, quindi, le attività autonome svolte in forma non imprenditoriale o di collaborazione coordinata e continuativa e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 26.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione separata, si viene assoggettati ad entrambe le gestioni previdenziali, non sussistendo l’unificazione della contribuzione sulla base del criterio della cosiddetta attività prevalente e ricorrendone i presupposti.
Di conseguenza, si possono verificare le seguenti situazioni:
- lavoratore dipendente a tempo pieno (e possibilmente con contratto a tempo indeterminato) che apre partita IVA come ditta individuale: fintanto che l’attività prevalente è quella di lavoro dipendente, sia in termini di tempo che in termini reddituali (reddito annuo come lavoratore dipendente maggiore del reddito derivante dall’attività commerciale), non si è tenuti all’iscrizione alla Gestione commercianti dell’INPS e quindi non è dovuto il versamento di ulteriori contributi (in altre parole si è esonerati dal versamento dei contributi fissi annui sul minimale pari ad euro 3.600);
- nel caso di lavoro dipendente part-time, deve essere probabilmente iscritto alla gestione commercianti Inps, se la sua attività prevalente è quella commerciale (da autonomo);
- lavoratore dipendente che apre una partita IVA come libero professionista, deve iscriversi alla Gestione separata INPS versando comunque i contributi previdenziali in maniera proporzionale anche se in maniera ridotta.
Casi di non iscrivibilità per l’Inps
Nel caso di lavoro dipendente a tempo pieno ci possiamo rifare alla nota dell’Inps in cui si evince che NON bisogna iscriversi alla gestione commercianti, in quanto l’attività prevalente è da dipendente e non autonomo, come tale rientra nei casi di “non iscrivibilità”.
I casi nei quali è prevista la “non iscrivibilità” sono:
- svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno;
- partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale;
- altra attività prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;
- iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d’impresa.
(fonte: ilcommercialistaonline.it)

