
Reverse charge – Circolare esplicativa
28 Marzo 2015
Presentazione progetto ilgiustotaglio.it
2 Aprile 2015Nel caso di prestazione medica, chi è il soggetto tenuto ad applicare la marca da bollo sulla fattura?
In merito alle fatture relative alle prestazioni sanitarie è stato chiarito che (Risoluzione n. 444 del 18 novembre 2008):
- l’imposta di bollo, pari ad Euro 2,00, va assolta su ogni fattura medica (ovviamente nel caso in cui la stessa sia esente da IVA ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972) di importo superiore ad Euro 77,47;
- soggetto tenuto all’applicazione del contrassegno è colui che emette il documento fiscale (quindi, il medico);
- è facoltà del prestatore (medico), di addebitare l’importo dell’imposta di bollo (pari ad Euro 2,00) al paziente;
- il paziente (cliente) così come il medico (prestatore) ai fini fiscali sono solidalmente responsabili per l’eventuale mancata applicazione dell’imposta di bollo.
Nei casi in cui il prestatore (medico) non proceda ad apporre sulla fattura il contrassegno:
- il cliente (paziente) entro 15 giorni deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate la fattura medesima per la regolarizzazione facendosi carico dell’imposta di bollo (senza sanzioni e senza interessi). Sarà poi, onere, dell’Ufficio a richiedere sanzioni ed interessi al prestatore (medico) inadempiente;
- se ciò non accade sia prestatore che cliente sono solidalmente responsabili per l’imposta di bollo, sanzioni e interessi.
In tutti i casi in cui il cliente (paziente) abbia pagato l’imposta di bollo pari ad Euro 2,00 (quindi, nei casi in cui l’importo gli sia stato addebitato in fattura ovvero abbia provveduto a regolarizzare la fattura medesima presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate) potrà detrarre tale importo dalla propria dichiarazione dei redditi, in considerazione del fatto che trattasi di onere accessorio alla prestazione principale riportata in fattura.
Nel gergo comune le fatture per prestazioni sanitarie vengono denominate, impropriamente, “ricevute sanitarie”. Infatti, per le prestazioni mediche di cui all’art. 10 , 1° comma, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972 non è possibile emettere ricevute fiscali ma necessariamente si deve emettere regolare fattura, ancorché esente IVA, secondo le disposizioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
(Fonte: mysolution.it)

