
Nuovo tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2020
16 Dicembre 2019
Non applicazione IVA per le cessioni ai viaggiatori extracomunitari
18 Dicembre 2019Gli acquisti intracomunitari effettuati dai contribuenti FORFAIT seguono le regole particolari disposte dall’art. 38, comma 5, lett. c ), del D.L. n. 331/1993; in pratica non costituiscono acquisti Intra fino alla soglia di 10.000 euro.
I risvolti pratici legati alla suddetta previsione normativa sono i seguenti:
- laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario (= acquirente) che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia;
- quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro gli stessi assumono rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue.
Il cedente (= venditore) deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331”.
In pratica il soggetto forfait effettua l’acquisto intra come se fosse un privato consumatore.
Le prestazioni di servizi
Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972.
In termini pratici, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima. Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro, ossia:
- iscrizione al VIES;
- applicazione reverse charge, dunque integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’IVA relativa;
- compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (modello Intrastat).
Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.
(fonte: mysolution.it)

