Comunicazione operazioni con Paesi “black-list”
26 Febbraio 2014Via libera al “subaffitto di poltrona” per acconciatori ed estetisti
4 Marzo 2014Una delle novità di maggior rilievo in materia di Iva, entrata in vigore dal 2013 con la legge di stabilità 2013 (L. n.228/2012), che ha modificato il comma 6-bis dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972. La norma ha introdotto un’ampia estensione dell’obbligo di fatturazione delle operazioni extraterritoriali (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi).
La norma distingue l’ipotesi di operazioni con paesi UE (lettera a) e paesi Extra-UE (lettera b):
- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile“;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, con l’annotazione “operazione non soggetta“.
Nel caso della lett. b) le cose sono molto semplici da decifrare: quando un’operazione (vuoi cessione di beni, vuoi prestazione di servizi) risulta “territoriale” in un Paese o territorio extra Ue (ex artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72), la fattura va sempre emessa (indicando “operazione non soggetta” e, se si vuole, la relativa norma).
Quanto detto opera a prescindere dallo status (privato od operatore) e dalla residenza (IT, Ue o extra Ue) della controparte. Più complessa è la situazione della lettera a) che prevede l’obbligo di fatturazione (dalla posizione italiana) delle operazioni extraterritoriali solo quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
- l’operazione (sia cessione di beni che prestazione di servizi) non è “territoriale” nel nostro Paese ma in un altro Stato Ue, secondo i criteri fissati dagli articoli da 7 a 7-quinquies del D.P.R. Iva;
- la controparte è soggetto passivo che è (anche) il debitore dell’IVA nell’altro Stato Ue;
- si tratta di servizi diversi da quelli contemplati nell’art. 10 nn. da 1) a 4) e 9) (ossia operazioni “finanziarie” e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle predette operazioni).
Bisogna fare attenzione alle pesanti sanzioni previste pur in assenza di imposta. La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 6 co.2 del D.lgs. 471/1997 dove si prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA è punito con una sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati.
(Fonte: Euroconference)
