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Gli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande possono emettere un’unica fattura a fine mese, per tutti i servizi resi e i beni ceduti nel corso del mese stesso.
Al fine di individuare il corretto momento di emissione dello scontrino fiscale, si deve fare riferimento ai criteri di effettuazione delle operazioni ai fini IVA ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.
Pertanto, occorre distinguere tra operazioni qualificate come “cessioni di beni” ovvero come “prestazioni di servizi”, considerato che alle due fattispecie corrisponde un diverso momento impositivo. Infatti:
- le cessioni di beni mobili si realizzano, ai fini IVA, all’atto della consegna degli stessi, salvo pagamento anticipato del corrispettivo (combinato disposto dell’art. 6 commi 1 e 4 del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi si realizzano al momento di pagamento del corrispettivo (art. 6 comma 3 del DPR 633/72).
Per le cessioni di beni lo scontrino dev’essere rilasciato al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento della consegna dei beni, se antecedente rispetto al pagamento (art. 1 comma 1 primo periodo del DM 23 marzo 1983).
Diversamente, per le somministrazioni di alimenti e bevande (qualificate come “prestazioni di servizi” ai sensi dell’art. 3 comma 2 n. 4) del DPR 633/72), lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo ovvero al momento di ultimazione della prestazione, se anteriore rispetto al pagamento (art. 1 comma 1, primo periodo, del DM 23 marzo 1983).
In quest’ultima ipotesi, sullo scontrino emesso al momento di ultimazione della prestazione è riportata la dicitura “corrispettivo non pagato”, con successiva emissione di un ulteriore scontrino, a valore fiscale, all’atto del pagamento (art. 1 comma 1 secondo periodo del DM 23 marzo 1983).
Per le prestazioni di servizi, le regole di emissione di certificazione dei corrispettivi di cui sopra dovrebbero valere anche nell’ipotesi in cui il cliente richieda l’emissione della fattura.
In linea generale, “è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione” (C.M. 4 aprile 1997 n. 97, § 4.3).
La conclusione è coerente con il contenuto della R.M. 18 febbraio 1983 n. 392036, secondo cui è consentita l’emissione di fattura all’atto del pagamento del corrispettivo (successivo all’ultimazione della prestazione), laddove “per ogni operazione effettuata sia stata rilasciata apposita ricevuta fiscale recante l’indicazione del corrispettivo della prestazione, con l’annotazione «corrispettivo non pagato, segue fattura»”.
In definitiva, nel caso di vendite “ripetute” da parte degli
esercizi pubblici nei confronti di clienti che pagheranno a fi-
ne mese, la fattura (sostitutiva dello scontrino fiscale) è
emessa:
- per le cessioni di beni, all’atto della consegna degli stessi ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato;
- per le somministrazioni di alimenti e bevande, al momento di pagamento del corrispettivo previo rilascio di scontrino con la dicitura “corrispettivo non pagato, segue fattura” all’atto di ciascuna somministrazione.
In sede di registrazione dell’operazione, sarà annotata la sola fattura di vendita nel registro di cui all’art. 24 del DPR
633/72, non avendo rilievo gli scontrini rilasciati ai clienti, posto che la certificazione mediante fattura sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale (art. 3 comma 2 del DPR 696/96).
(Fonte: Eutekne)
