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Si tratta in fondo solo di avere gli strumenti adatti per affrontare un adempimento che, secondo noi, è piuttosto banale quale l’emissione della fattura in un formato “elettronico” ossia trasferibile fra computer.
Un esempio.
Al giorno d’oggi ci pare normale fare una fotografia ed inviarla tramite un semplice smartphone, senza preoccuparci di doverla stampare, consegnare la nostro destinatario che a sua volta per conservarla dovrebbe scannerizzarla.
Con le fatture purtroppo siamo ancora a questi livelli manuali!
Cosa serve per ricevere una fattura elettronica?
Nulla! La fattura viene archiviata dall’Agenzia delle Entrate nel “cassetto fiscale” del contribuente – PORTALE FATTURE-CORRISPETTIVI, il quale può anche chiederne il recapito sulla propria posta elettronica certificata (sconsigliato) oppure delegare un terzo a scaricarle (il suo caro Commercialista).
Lo Studio mette a disposizione un servizio del tutto gratuito che consente già da oggi di ricevere le fatture da propri fornitori su un portale che non richiede l’installazione di nessun software. Una semplice login e password personali consente l’accesso ad un’area riservata.
È obbligatorio acquistare un nuovo software?
Le piccole imprese o i professionisti con poche fatture, possono sfruttare i nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate per gestire la creazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, compresa l’archiviazione sostitutiva per 10 anni. Il tutto gratuitamente.
Come faccio a trasmettere le fatture emesse?
È chiaro che non sarà più possibile emettere fatture con la “macchina da scrivere” o con software obsoleti; a tal fine noi consigliamo l’acquisto di un buon software spendendo anche meno di 100 euro, con un canone annuo anche inferiore.
Devo provvedere ad acquistare un servizio di conservazione sostitutiva delle fatture?
È fuori dubbio che le nuove fatture elettroniche, anche se stampabili su carta o trasformate in formato PDF restano “elettroniche”; infatti, non è “fattura” l’eventuale trasposizione di tale file Xml in formati diversi (es. pdf) o stampe su carta.
Per questa ragione la fattura elettronica deve essere sottoposta al processo di conservazione sostitutiva.
La buona notizia è che l’Agenzia delle Entrate fornisce un servizio completamente gratuito e con piena valenza sia ai fini civilistici che fiscali (L. 2015/2017).
Devo inviare qualche dato ai miei fornitori?
Anche no! Il fatto che il cessionario/committente non sia in grado di fornire il proprio “codice destinatario” o l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui intende veder recapitata la fattura non ostacola l’emissione della stessa e non costituisce un potenziale motivo di scarto da parte del SdI.
Per i clienti privati, forfait, minimi o esteri, come emetto fattura?
Questi casi esonerano dall’emissione della fattura in formato elettronico; al cliente inviamo la nostra bella fattura in forma cartacea o in pdf.
Tuttavia noi consigliamo di inviare tramite il canale SdI copia della fattura in formato elettronico, indicando come “Codice Destinatario” 7 zeri. Questo trucco ha il vantaggio di evitare il c.d. “spesometro estero” ossia l’invio telematico dell’elenco delle fatture estere all’Agenzia delle Entrate.
Cosa bisogna evitare?
Le novità portano sempre qualche preoccupazione; pertanto bisogna evitare questi comportamenti:
- sottoscrivere contratti di fornitura software con lunghe durate o molto onerosi;
- inviare lettere ai propri clienti o fornitori per lo scambio di pec o codici destinatario o altre amenità che spiegano il nuovo adempimento dal 2019;
Forse non tutti sanno che…:
- sul portale Inps è possibile consultare i propri dati previdenziali tramite il cassetto previdenziale;
- sul portale dell’Agenzia delle Entrate da tempo è possibile consultare i propri dati catastali;
- sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono presenti tutti i nostri dati fiscali nel c.d. cassetto fiscale dove troviamo, per esempio, dichiarazioni e versamenti (F24);
- sul portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate transitano e vengono conservati nuovi adempimenti relativi a:
- corrispettivi telematici
- nuovo spesometro (elenco clienti e fornitori) – antielusione
- liquidazioni trimestrali telematiche – antielusione
- fatture elettroniche
In conclusione.
L’adempimento di gestione delle fatture elettroniche è piuttosto banale se si utilizzano gli strumenti adeguati; la normativa è in continua evoluzione e tende a semplificare, infatti:
- rispetto alla fattura elettronica emessa vero la PA-pubblica amministrazione, quella verso i privati (ossia imprese e professionisti) non necessita di gestione delle “conferme” e dunque non ha possibilità di essere respinta dal destintario;
- la fattura potrà essere emessa non più entro il giorno in cui si verifica il presupposto di esigibilità dell’imposta (es. il giorno dell’incasso) ma entro i successivi 10 giorni;
- le fatture emesse potranno poi essere contabilizzate nel registro Iva entro il giorno 15 del mese successivo;
- le fatture di acquisto potranno essere contabilizzate e la relativa imposta potrà essere detratta se annotate nel relativo registro Iva entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non dal ricevimento o dall’invio telematico);
- viene soppresso l’obbligo della protocollazione (ossia numerazione progressiva) delle fatture di acquisto;
- la fattura può essere emessa e trasmessa anche senza indirizzo telematico del destinatario: è sufficiente indicare il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) nel campo “Codice Destinatario” senza indicare nulla nel campo “PECDestinatario” (vedi provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757);
- l’Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti metterà a disposizione dei professionisti e dei loro clienti un portale per la gestione della trasmissione e conservazione delle fatture, in alternativa a quello semplificato dell’Agenzia delle Entrate e a quelli molto onerosi messi a listino dalle varie software house.
