Fattura elettronica in pillole 3 – Ricezione fatture da fornitori
21 Novembre 2018Fattura elettronica in pillole 5 – Fatture analogiche ed elettroniche senza registri sezionali
12 Dicembre 2018Anzitutto va richiamato l’art. 21 del DPR 633/72 che stabilisce: “la fattura è emessa (*) al momento dell’effettuazione dell’operazione“.
“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”; l’emissione è dunque il momento di invio del documento al cliente e nel caso di fattura elettronica coincide dunque con la data di trasmissione al SDI.
EMISSIONE FATTURA => CONSEGNA/TRASMISSIONE FATTURA
Non è ammessa la retrodatazione attualmente utilizzata nella prassi con le fatture “cartacee”.
EFFETTUAZIONE OPERAZIONE => EMISSIONE/TRASMISSIONE FATTURA
Il criterio dell’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 della legge Iva sia ha con il verificarsi del presupposto, ossia:
- alla consegna/spedizione per i beni mobili
- al rogito notarile per i beni immobili e le aziende
- al pagamento per le prestazioni di servizi (es. artigiani, professionisti)
(*) L’art. 11 del DL 119/2018 (“collegato fiscale” attualmente in corso di conversione in legge) ha modificato il termine ultimo per l’emissione della fattura, con effetto dal 01/07/2019: “la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”.
EFFETTUAZIONE OPERAZIONE + 10 giorni => EMISSIONE/TRASMISSIONE FATTURA
Attenzione: tale maggior termine è per l’emissione e non per la consegna o la trasmissione. Esempio:
- cessione di beni il 22/07/2019
- emissione fattura entro il 1/08/2019 (10 giorni dal 22/07)
- invio al SDI entro 1/08/2019
- fattura di vendita da registrare entro il 15/08/2019
- imputare l’Iva a debito nella liquidazione di luglio
In via transitoria, per il 1° semestre 2019 non si applicano sanzioni nel caso di invio della fattura entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica (mensile o trimestrale). Per lo stesso periodo la sanzione è del 20% se l’invio avviene entro la liquidazione del periodo successivo.
Dal 1/07/2019 la sanzione per invio oltre 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione è piena (90%).
FATTURE DIFFERITE
Permangono le situazioni che, già in precedenza, permettevano l’emissione della fattura in un termine più ampio (c.d. differite) ai sensi del comma 4 del citato art. 21. Esse sono:
–> entro il 15 del mese successivo:
- per le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulta da DDT (documento di trasporto);
- per le prestazioni di servizi (es. artigiani e professionisti) “individuabili attraverso idonea documentazione” quale può essere una pro-forma o un riepilogo lavori.
Si ricorda che le “fatture differite” emesse a gennaio 2019 per operazioni avvenute a dicembre 2018 vanno fatte in formato elettronico ed inviate con SDI:
- il soggetto emittente (venditore/prestatore) le registra nella liquidazione Iva di dicembre 2018
- il soggetto ricevente (cliente) le registra nella liquidazione Iva di gennaio 2019
