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13 Aprile 2017Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l’Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.
Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi.
Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall’omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione.
Oltre 90 giorni, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall’omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall’omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.
Dunque, in caso di omessa presentazione al versamento di un Modello F24 che per effetto di compensazioni presenta saldo zero, significa:
presentare al versamento il Modello F24 riportandovi i crediti e debiti compensati e versando la dovuta sanzione ridotta nelle misure di cui sopra a seconda di quanto ci si ravvede (il modello F24 non avrà, quindi, più saldo zero).
Per la sanzione occorre:
-
utilizzare il codice tributo 8911 – “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva”;
-
indicare come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione.

