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30 Aprile 2014
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, diventa operativo il bonus di 80 euro in busta paga, disciplinato dall’art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66, provvedimento che prevede numerosi interventi finalizzati a una maggiore efficienza, razionalizzazione ed equità e a favorire il rilancio del Paese.
Tale provvedimento prevede il riconoscimento di un credito ai lavoratori dipendenti e assimilati con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro, che va ad incrementare la retribuzione netta, con l’obiettivo di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.
Il nuovo comma 1-bis nell’art. 13 del TUIR, l’art. 1 del DL 66/2014 prevede infatti che “è riconosciuto un credito non soggetto ad imposizione fiscale e contributiva (c.d. “bonus”) ai percettori di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro“.
In particolare, il nuovo bonus riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del TUIR:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto”;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
In relazione ai titolari dei suddetti redditi, il bonus non è però applicabile ai c.d. “incapienti”; in pratica, sono esclusi dal bonus in esame i lavoratori dipendenti o assimilati con un reddito complessivo fino a 8.145 euro.
Inoltre, bisogna tenere conto che il bonus:
- si applica solo per il periodo d’imposta 2014 e va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del DL 66/2014), a partire dal primo periodo di paga utile;
- è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso;
- va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
In pratica, nella generalità dei casi, il bonus è destinato a “spalmarsi” su otto retribuzioni mensili del 2014, a partire da quella di maggio e fino a quella di dicembre.
Il bonus di 80 euro mensili è fisso ed è uguale per tutti, non essendo parametrato al livello di reddito complessivo.
Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro, si applica tale parametrazione, in quanto è previsto che il credito di 640 euro spetti per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
In tal caso si applica quindi un meccanismo “a scalare”, analogo a quello previsto per le detrazioni IRPEF, che riduce progressivamente l’importo del bonus effettivamente spettante, al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000 euro. Ad esempio, considerando le suddette 8 mensilità e un reddito complessivo di:
– 24.200 euro, il bonus è di 576 euro (72 euro al mese);
– 24.500 euro, il bonus è di 480 euro (60 euro al mese);
– 24.800 euro, il bonus è di 384 euro (48 euro al mese);
– 25.000 euro, il bonus è di 320 euro (40 euro al mese);
– 25.400 euro, il bonus è di 192 euro (24 euro al mese);
– 25.700 euro, il bonus è di 96 euro (12 euro al mese);
– 25.950 euro, il bonus è di 16 euro (2 euro al mese).
Il bonus è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73 (es. datori di lavoro e committenti, privati e pubblici).
I beneficiari non devono quindi presentare alcuna richiesta, fermo restando che il sostituto d’imposta deve verificare che sussistano le condizioni per usufruire dell’agevolazione.
Per erogare il bonus, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga; tali importi non dovranno quindi essere versati all’Erario o all’INPS (ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche).
L’importo del bonus riconosciuto dovrà inoltre essere indicato nel modello CUD.
(Fonte: Eutekne.info)
