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20 Febbraio 2017Si riporta di seguito una tabella riportante sinteticamente il trattamento ai fini Iva (e delle altre imposte indirette) delle cessioni di fabbricati abitativi.
Trattamento ai fini delle imposte indirette delle cessioni di fabbricati abitativi
| CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI | CEDENTE | CESSIONARIO | REGIME IVA | ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
| Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori ovvero, trascorso tale termine, opti nel contratto per l’applicazione dell’IVA (*) | Irrilevante | Aliquota IVA applicabile:
– 4% prima casa – 10% altra casa non di lusso – 22% casa di lusso |
– Registro euro 200
– Ipotecaria euro 200 – Catastale euro 200 |
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| Impresa diversa da quella di cui sopra | Irrilevante | Esente da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) | Non “prima casa”:
– Registro 9% (con un minimo di euro 1.000) – Ipotecaria euro 50 – Catastale euro 50
Prima casa: – Registro 2% (con un minimo di euro 1.000) – Ipotecaria euro 50 – Catastale euro 50 |
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(*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’IVA, il cessionario se soggetto passivo IVA dovrà procedere a reverse charge. Se invece è applicata l’IVA non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo cedente e non dal cessionario. |
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Agevolazione “prima casa”: caratteristiche
| Benefici in tema di imposizione indiretta | L’agevolazione “prima casa” comporta i seguenti benefici ai fini dell’imposizione indiretta:
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| Trasferimento a titolo oneroso o gratuito | L’agevolazione in esame torna applicabile sia in occasione di trasferimenti a titolo oneroso che in relazione a trasferimenti a titolo gratuito, nel qual caso ha un’operatività limitata.
L’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 25/E del 20 marzo 2012 ha affermato che le agevolazioni “prima casa” trovano applicazione anche nel caso di acquisto per usucapione.
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| Trasferimento di pertinenze e agevolazione “prima casa” | L’agevolazione prima casa, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per applicarla, compete anche in relazione all’acquisto delle pertinenze della casa di abitazione, ancorché acquistate con atto separato.
In relazione alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7, l’agevolazione “prima casa” può trovare applicazione nei limiti di un’unità per ciascuna delle citate categorie. N.B.: l’agevolazione prima casa può trovare applicazione (C.M. n. 31/E del 7 giugno 2010):
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| Condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione “prima casa” | L’acquirente dell’immobile abitativo deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa.
Inoltre, affinché tornino applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” sarà necessario che:
N.B.: soltanto la titolarità di altro appartamento nello stesso Comune adibito ad abitazione principale in comunione (legale o convenzionale) con il coniuge determina l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione. Invece, la titolarità di una quota con persone diverse dal coniuge non è ostativa all’applicabilità dell’aliquota agevolata. In caso di requisiti posseduti solo da uno dei coniugi in comunione legale, l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, se la dichiarazione di possidenza dei requisiti viene resa solo da uno dei due coniugi l’agevolazione spetta per il 50%, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge che ha reso la dichiarazione. |
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| Dichiarazioni da rilasciare nell’atto di acquisto | Al momento dell’atto, il contribuente deve rendere alcune dichiarazioni, necessarie al fine di godere dell’agevolazione. In particolare, l’acquirente deve dichiarare in atto:
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| Casi particolari di agevolazione “prima casa” |
i. per l’acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di “non lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1969 (condizione non più prevista dal 2014); ii. per l’acquisto di immobile o porzione di immobile contiguo ad altra casa di abitazione precedentemente acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa. In tal caso – precisa la circolare – l’acquirente non è tenuto a prestare in atto la dichiarazione relativa alla novità nel godimento dell’agevolazione. |

