Inps, accertamenti in arrivo per artigiani e commercianti
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8 Aprile 2014La qualificazione come ente non commerciale deve essere mantenuta durante tutta l’esistenza dell’ente stesso, in particolare per quanto riguarda l’aspetto fiscale che all’art. 149,comma 1 del Tuir dispone: “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”.
DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE
Ai fini tributari l’art. 73, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 individua gli enti non commerciali come gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Come chiarito dalla C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E il carattere distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale ai sensi dell’art. 55, D.P.R. 917/1986.
VERIFICA ANNUALE DELLA QUALIFICA
La riforma introdotta dal D.Lgs. n. 460/1997 ha previsto un meccanismo di controllo quantitativo annuale. Infatti, l’art. 149, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 prevede che, indipendentemente dalle previsioni dello statuto o dell’atto costitutivo, l’ente perda la qualifica di ente non commerciale se esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. La decadenza dai relativi benefici ha effetto già dall’esercizio in cui si verifica il citato superamento ed ha effetto anche ai fini Iva (C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E).
PERDITA DELLA QUALIFICA
Il secondo comma dell’art.149, fornisce un elenco di elementi connessi all’attività effettivamente esercitata che, comunque devono essere presi in considerazione insieme alle altre caratteristiche dell’ente stesso. La qualificazione commerciale dell’ente avviene, pertanto, in base ai seguenti elementi:
- prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività. Il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni(immateriali, materiali e finanziarie) relative all’attività commerciale e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività decommercializzate;
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali ( i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative). Il confronto va effettuato fra i componenti positivi del reddito d’impresa e le entrate derivanti dall’attività istituzionale. In merito la C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E precisa che la locuzione “redditi derivanti da attività commerciali“, contenuta nell’art. 149, D.P.R. n. 917/1986, deve essere intesa come riferita ai “componenti positivi” del reddito d’impresa. Viene, inoltre, precisato che da entrambi i termini del raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali in regime di convenzione o accreditamento: contributi, questi che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 3, lett. b), D.P.R. 917/1986;
- prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
Dai parametri di cui sopra si evince che la qualifica di ente non commerciale, disposta dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, che consente all’ente di usufruire della disciplina degli enti non commerciali, va verificata considerando l’attività effettivamente svolta dall’ente.
La C.M. 12 maggio 1998, n. 124/E precisa che i parametri sopra indicati vanno considerati come degli indizi di commercialità i quali non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono ad un giudizio complessivo sull’attività effettivamente esercitata.
INTERO PERIODO D’IMPOSTA
Circa il requisito temporale in cui dovrebbe manifestarsi la prevalenza dell’attività commerciale, il Ministero delle Finanze, con la circolare Ministeriale n. 124 del 12 maggio 1998, ha chiarito che il riferimento all'”intero periodo di imposta” deve intendersi solo quale proiezione temporale di osservazione, essendo sufficiente, in concreto, che la prevalenza dell’attività commerciali, ai fini della perdita del requisito della non commercialità, sussista per la maggior parte del periodo di imposta.
DECORRENZA DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA
L’eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale produce i suoi effetti, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi, retroattivamente, ovvero a partire dallo stesso periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni e comporta l’obbligo di iscrivere tutti i beni del patrimonio dell’ente nell‘inventario di cui all’art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve avvenire entro sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689.
Il tenore letterale della disposizione in esame comporta che, a differenza di quanto previsto da altre disposizioni tributarie, la variazione della qualifica ha effetto retroattivamente dall’inizio del periodo d’imposta in cui la stessa si verifica.
Queste disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e, con effetto dall’1 gennaio 2003, (L. 289/2002, art. 90), la disposizione non si applica altresì per le associazioni sportive dilettantistiche. Per tali soggetti le attività istituzionali si ritengono sempre prevalenti.
(Fonte: MySolutionpost.it)
