Presentazione del modello EAS (variazione dati)
13 Marzo 2014Dichiarazione infedele: quando è reato?
14 Marzo 2014Ricordo che i soggetti (persone fisiche o società) che nel corso del 2013 hanno effettuato dei lavori di riqualificazione energetica e gli stessi sono ancora in atto nel 2014, al fine di usufruire della detrazione dall’imposta del 55%/65%, devono inviare una comunicazione alla Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2014.
Tale agevolazione è stata prorogata fino al 2015 con le seguenti aliquote:
- 65%, per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
- 50%, per le spese sostenute dall’01.01 al 31.12.2015.
La detrazione spetta per le seguenti tipologie di interventi:
La detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste a carico del contribuente per:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Valore massimo della detrazione: 100.000 euro);
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (Valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
- l’installazione di pannelli solari (Valore massimo della detrazione: 60.000 euro);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione (Valore massimo della detrazione: di 30.000 euro).
La comunicazione in oggetto serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2013, per lavori effettuati nel 2013 e che proseguono nel 2014.
