Cessazione partita Iva, beni tassati al “valore residuo”
23 Gennaio 2014Il Buono e il Cattivo Governo
29 Gennaio 2014Entro il 31 gennaio scade il termine per il pagamento dell’imposta di pubblicità sui mezzi permanenti.
L’imposta di pubblicità dovuta da chiunque effettui la pubblicità nel territorio del Comune, tramite: insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni o altri mezzi similari nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci con aeromobili in forma ambulante e a mezzo di apparecchi sonori
L’imposta di pubblicità è commisurata alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi contenuti, ma non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Qualora la pubblicità venga effettuata per un periodo superiore ai 90 giorni, trattasi di pubblicità permanente e pertanto l’imposta è annuale; per periodi pari o inferiori a 90 giorni la pubblicità è temporanea ed il pagamento viene effettuato calcolando per ogni mese 1/10 dell’imposta annuale.
Al fine di poter effettuare la pubblicità con i mezzi sopra descritti, è necessario presentare al Comune di competenza apposita richiesta di AUTORIZZAZIONE.
In molti casi è il Comune o la società che ha l’appalto che provvede ad inviare il bollettino di versamento; tuttavia, il pagamento deve essere effettuato anche se non arriva nessun avviso di scadenza: l’imposta va autoliquidata dal soggetto che effettua la pubblicità.
