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8 Gennaio 2014
IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i trasferimenti immobiliari sottoposti ad imposta di registro sono soggetti unicamente alle seguenti tre aliquote, la terza delle quali aggiunta dall’art. 1, comma 609 della Legge di Stabilità 2014:
- imposta proporzionale di registro del 9% in via generale;
- imposta proporzionale di registro del 2%, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto case di abitazione (con esclusione di quelle che rientrano nella categoria catastale A1, A8 o A9) che beneficiano dell’agevolazione “prima casa”, indipendentemente dal fatto che rispettino o meno i requisiti “non di lusso” di cui al D.M. 2 agosto 1969;
- imposta proporzionale di registro del 12% nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Nel caso in cui il trasferimento dei terreni agricoli avvenga a favore di coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli, dal 1° gennaio 2014 vi è l’applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 200 euro ciascuna nonché l’imposta catastale in misura proporzionale dell’1%.
L’imposta di registro non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.
L’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 stabilisce, inoltre, che sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Rimangono, invece, valide le agevolazioni previste per la “prima casa” nonché quella prevista dall’art. 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 per i terreni ceduti agli imprenditori agricoli.
Sempre a partire dal 1° gennaio 2014, sono previste modifiche anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali.
Per i fabbricati ad uso abitativo, nel caso in cui sia applicabile l’imposta di registro, del 2%, del 9% ovvero del 12%, le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (e non più di 168 euro) e non è più dovuta l’imposta di bollo.
Nel caso in cui la cessione sia soggetta ad Iva, le ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Infatti, il Decreto Istruzione, all’art. 26 comma 2
, stabilisce che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro è elevato a 200 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
FABBRICATI ABITATIVI DAL 1° GENNAIO 2014
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CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI |
CEDENTE |
CESSIONARIO |
REGIME IVA |
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
| Impresa costruttrice o ristrutturatrice che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori ovvero trascorso tale termine, opti nel contratto per l’applicazione dell’Iva (*) | Irrilevante | Aliquota Iva applicabile:
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| Impresa diversa da quella di cui sopra | Irrilevante | Esente da Iva (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) | Non “prima casa”:
Prima casa:
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| (*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere a reverse charge. Se invece è applicata l’Iva non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo cedente e non dal cessionario. | ||||
Con riferimento ai fabbricati strumentali, dal 1° gennaio 2014 vi è l’aumento dell’imposta di registro in misura fissa da 168 euro a 200 euro, ma le ipocatastali sono mantenute in misura proporzionale del 4% (3% + 1%).
FABBRICATI STRUMENTALI DAL 1° GENNAIO 2014
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CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI |
CEDENTE |
REGIME IVA |
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
| Impresa costruttrice o di ripristino che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori ovvero trascorso tale termine, opti nel contratto per l’applicazione dell’Iva (*) | 22% |
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| Impresa diversa da quella di cui sopra in caso di opzione nel contratto per l’IVA (**) | 22% |
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| Ipotesi diverse da quelle di cui sopra | Esente |
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| (*) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere a reverse charge. Se invece è applicata l’Iva non per opzione del cedente, l’imposta è applicata nei modi ordinari dal medesimo cedente e non dal cessionario.(**) Nel caso di opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’Iva, il cessionario se soggetto passivo Iva dovrà procedere a reverse charge. | |||
IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TERRENI EDIFICABILI(*) DAL 1° GENNAIO 2014
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TIPOLOGIA |
IMPOSIZIONE INDIRETTA |
| Terreni edificabili e relative pertinenze ceduti da privato |
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| Terreni edificabili e relative pertinenze ceduti da soggetto passivo Iva |
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| (*) La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad Iva ma ad imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (Ris. 10 settembre 1991, n. 430065). | |
AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2014 DELLE IMPOSTE FISSE DI REGISTRO E IPOCATASTALI
Così come stabilito dal 2° comma art. 26 del Decreto Istruzione dal 1° gennaio 2014 le imposte fisse di registro e ipocatastali che fino al 31 dicembre 2013 erano dovute nella misura di 168 euro sono ora pari a 200 euro (ad eccezione delle compravendite immobiliari/terreni agricoli che nel caso in cui scontino l’imposta di registro del 2%, del 9% o del 12% vedranno l’applicazione delle ipocatastali in misura fissa di 50 euro ciascuna, quindi, pari a 100 euro).
Tali modifiche, dal 1° gennaio 2014, a titolo esemplificativo hanno effetto:
- per gli atti giudiziari pubblicati o emanati;
- per gli atti pubblici formati;
- per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data;
- per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.
(Fonte: MySolution.it)
