Trattamento fiscale degli omaggi (1° caso: beni estrani all’attività)
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6 Dicembre 2013In questa seconda parte ci occupiamo degli omaggi di beni oggetto dell’attività.
E’ bene anzitutto precisare che il DM 19.11.2008, che definisce le spese di rappresentanza, non opera alcuna distinzione tra le due categorie di beni, con la conseguenza che possono essere di rappresentanza, se rispettano i requisiti previsti, sia le spese sostenute per l’acquisto di beni che formano oggetto dell’attività sia quelle relative a beni che non lo formano.
Questa precisazione è importante per analizzare il trattamento ai fini Iva; i casi che si possono presentare sono i seguenti:
- i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza (definite dall’art. 108 co. 2 del Tuir e dal DM 19.11.2008) → l’Iva è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82 ex art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72;
- i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio ai clienti non sono ricompresi tra le spese di rappresentanza → l’Iva è detraibile indipendentemente dal costo unitario dei singoli beni.
La cessione gratuita di omaggi natalizi relativa a beni che formano oggetto dell’attività costituisce, ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4 DPR 633/72, cessione rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salvo il caso in cui non sia stata detratta l’Iva sull’acquisto.
L’impresa quindi potrebbe, indipendentemente se la spesa relativa al bene da omaggiare sia qualificata o meno come spesa di rappresentanza, decidere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la successiva cessione gratuita, rendendo pertanto non rilevante Iva l’operazione senza quindi necessità di emettere fattura.
Qualora non seguisse questa via, la rilevanza Iva della successiva cessione comporta la necessità di emettere fattura al cliente “omaggiato” per addebitargli l’Iva a titolo di rivalsa; Iva che poi il cliente può detrarsi.
Per quanto concerne la determinazione della relativa base imponibile Iva, l’art. 13 DPR 633/72 stabilisce che questa è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
C’è anche un’altra possibilità: l’art. 18 co. 3 DPR 633/1972 prevede che per le cessioni gratuite di beni la rivalsa dell’Iva non sia obbligatoria, ed è generalmente quello che accade nella prassi: l’Iva resta a carico del cedente costituendo un costo indeducibile ex art. 99 co. 1 Tuir.
Per documentare tale operazione, il cedente ha tre possibilità:
- emettere fattura con Iva senza addebito al cliente indicando che si tratta di “omaggio senza rivalsa dell’Iva ex art. 18 DPR 633/72”;
- emettere “autofattura per omaggi” in un unico esemplare, o per ogni singola cessione gratuita o per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese;
- tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare le cessioni gratuite effettuate giornalmente distinte per aliquota.
Ai fini delle imposte dirette IRPEF/IRES, valgono le medesime considerazioni viste per i beni che non costituiscono oggetto dell’attività di impresa; quindi, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti sono ricompresi tra le spese di rappresentanza, definite dall’art. 108 co. 2 del Tuir e dal DM 19.11.2008, e sono deducibili:
- se di valore unitario non superiore a € 50, al lordo dell’eventuale Iva indetraibile →integralmente
- se di valore unitario superiore a € 50 → nel periodo di imposta di sostenimento per un valore massimo derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica:
- 1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
Se la cessione gratuita è invece rivolta non ai clienti ma a favore dei propri dipendenti, non potendo essere qualificata come spesa di rappresentanza in quanto non sostenuta per finalità promozionali, ai fini Iva, l’imposta è detraibile e la successiva cessione va assoggettata ad Iva senza obbligo di rivalsa, come analizzato sopra.
Ai fini IRPEF/IRES, la deducibilità è garantita dall’art. 95 Tuir trattandosi di spese per prestazioni di lavoro che, classificate alla voce B) del conto economico, non concorreranno invece alla formazione della base imponibile IRAP.
(Fonte: Euroconference)
