Nuova durata del DURC
2 Settembre 2013Gestire un “Bed & Breakfast”
25 Settembre 2013L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 5 agosto 2013 due attesi Provvedimenti Direttoriali (n. 94902 e n.94904), che contengono le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati dai soci alla società.
Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo.
Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata al 12 dicembre 2013.
Il primo periodo d’imposta, rilevante ai fini della comunicazione dei beni in uso ai soci, è il 2012. I riflessi reddituali (reddito diverso e indeducibilità dei costi) e l’obbligo di comunicazione vengono allineati, grazie ai Provvedimenti dello scorso 2 agosto 2013, pubblicati in data 5 agosto 2013.
I due provvedimenti (n. 94902 e n.94904), diffusi il 5 agosto 2013, contengono le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi.
Tra le novità più rilevanti si segnala l’esclusione dei beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o lavoratori autonomi con tassazione del fringe benefit, come pure i beni utilizzati dall’imprenditore individuale.
Per i finanziamenti dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente superiori o pari a 3.600 euro. Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012.
I finanziamenti e gli apporti, non a conoscenza dell’amministrazione, superiori o uguali a 3.600 euro, quindi, vanno comunicati da parte di ogni società, anche in assenza di beni dati in godimento.
La comunicazione va predisposta sia per i beni sia per i finanziamenti con cadenza annuale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento: dunque per i dati relativi al 2013, la scadenza sarà il 30 aprile 2014.
Solo per i dati del 2012 (finanziamenti effettuati e beni in uso in tale anno), la trasmissione deve avvenire in via transitoria entro il prossimo 12 dicembre 2013.
La modulistica allegata ai due provvedimenti è la stessa e riguarda cumulativamente beni e finanziamenti. È dunque da ritenere che chi deve trasmettere dati di entrambe le tipologie possa effettuare una comunicazione unica.
|
COMUNICAZIONI BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI (Provv. 94902 e n.94904 del 2 agosto 2013) |
||
|
SCADENZA ANNO 2012 |
SCADENZA DALL’ANNO 2013 |
|
|
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI |
12 DICEMBRE 2013 |
30 APRILE 2014 |
|
FINANZIAMENTI E APPORTI RICEVUTI DAI SOCI |
12 DICEMBRE 2013 |
30 APRILE 2014 |
Le semplificazioni per i beni ai soci
Numerosi esoneri sono stati introdotti in un’ottica di semplificazione:
- la comunicazione va inviata solo per i casi in cui si genera un reddito diverso in capo al socio, dunque in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se, quindi, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione;
- non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir;
- imprenditore individuale: l’imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non deve comunicare nulla (dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non si generi alcun reddito diverso);
- gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento;
- i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l’uso anche privato, non vanno comunicati.
|
COMUNICAZIONI BENI AI SOCI (Provv. 94902 del 02 agosto 2013) |
|
|
CASO |
OBBLIGO INVIO |
| Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso > o = 0
(PREZZO PAGATO > O = VAL. NORMALE DEL SERVIZIO) |
NO |
| Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso < 0
(PREZZO PAGATO < VAL. NORMALE DEL SERVIZIO) |
Sì, si genera reddito diverso |
Finanziamenti dei soci
La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci (Provv. 94904 del 2 agosto 2013), attesa l’autonomia che l’amministrazione vuole dare ai due obblighi.
Anche qui molte le semplificazioni:
- la prima comunicazione è relativa al 2012. Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati;
- i dati da comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta una soglia di 3.600 euro, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta;
- vanno indicate, invece, le somme versate all’impresa individuale dal familiare dell’imprenditore,
- mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (es. apporti o finanziamenti oggetto di atti registrati);
- non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).
|
COMUNICAZIONI FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA’ (Provv. 94904 del 02 agosto 2013) |
|
|
CASO |
OBBLIGO INVIO |
| Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2012 |
NO |
| Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2012 |
NO |
| Versamenti di soci persone fisiche > o = 3.600 euro nel 2012 |
SÌ |
| Versamenti fatti dal familiare dell’imprenditore alla ditta individuale > o = 3.600 euro nel 2012 |
SÌ |
| Versamenti/apporti registrati |
NO |
(Fonte: Fiscal Focus)
