“Il polpettone fiscale”
2 Settembre 2013Nuova durata del DURC
2 Settembre 2013La conversione del DL 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “decreto del Fare“) nella L. 9 agosto 2013 n. 98 ha confermato il testo originario in materia di responsabilità fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, disciplinata dall’art. 35 commi da 28 a 28-ter del DL 4 luglio 2006 n. 223, a seguito dell’intervento operato dall’art. 13-ter del DL 22 giugno 2012 n. 83.
È quindi confermata:
– l’abolizione della responsabilità fiscale in relazione ai versamenti IVA;
– la permanenza in vigore del regime di responsabilità applicabile in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, come introdotto dal suddetto art. 13-ter del DL n. 83/2012.
Con riferimento alla responsabilità in materia di violazione dell’obbligo di versamento delle ritenute, la Camera dei Deputati, in base all’Ordine del Giorno approvato l’8 agosto 2013, ha tuttavia impegnato il Governo “a procedere in tempi rapidi, o comunque nel primo provvedimento utile, all’integrale abolizione della disciplina di cui ai commi da 28 a 28-ter dell“art. 35 del DL 223/2006”.
In attesa di successivi sviluppi della vicenda, allo stato attuale si ha quindi che l’appaltatore continua a rispondere in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente:
- dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
- nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore;
- se provvede al pagamento del corrispettivo al subappaltatore senza verificare che i suddetti versamenti, già scaduti, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore stesso, acquisendo la relativa documentazione (copia dei modelli F24, oppure un’asseverazione rilasciata da professionisti abilitati oppure un’autocertificazione).
Il committente continua invece ad essere soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro, senza responsabilità solidale, se:
- provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, senza verificare che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, già scaduti, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore stesso e dagli eventuali subappaltatori, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto, acquisendo la suddetta documentazione;
- tali versamenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore o dal subappaltatore.
Prima del 22 giugno 2013, data di entrata invigore del DL n. 69/2013, tali disposizioni erano applicabili anche in relazione ai versamenti IVA dovuti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
In pratica, l’intervento di abrogazione parziale operato dal “DL Fare” non elimina gli
adempimenti amministrativi introdotti nell’ambito dei rapporti di appalto e subappalto, relativi al rilascio e al controllo della suddetta documentazione, che devono continuare ad essere effettuati, anche se solo più ai fini delle ritenute fiscali dei dipendenti e non anche dell’IVA, con i conseguenti “rallentamenti” nei pagamenti dei corrispettivi.
Inoltre, ferma restando l’abolizione ai soli fini IVA del regime di responsabilità, in sede di
conversione del DL n. 69/2013 non si è provveduto a disciplinarne gli effetti in relazione al
periodo di applicazione della disciplina in esame anteriore allo scorso 22 giugno.
(Fonte: Eutekne.info)

