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25 Giugno 2013Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso ufficiale attraverso un Comunicato sul sito web. www.mef.gov.it la proroga all’8 luglio 2013 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico ed Irap 2013.
Sono interessati dal differimento solo i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore ed i contribuenti “minimi”.
La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga si applica anche a:
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;
- e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei nuovi minimi).
Contribuenti che non usufruiscono della proroga – Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2013:
– del 17 giugno 2013 o;
– dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%;
per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
- soggetti non titolari di partita Iva;
- soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
- soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario).
Sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze – I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
(Fonte: Fiscal Focus)
