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13 Giugno 2013Le piccole imprese commerciali, artigiane e agricole possono avvalersi della collaborazione dei familiari senza dover sopportare, nella maggior parte dei casi, il costo di contributi previdenziali aggiuntivi.
A chiarirlo è la circolare del Lavoro del 10 giugno 2013, secondo cui ai fini contributivi il lavoro prestato deve essere abituale, ossia non sporadico, e prevalente, cioè fonte di maggiore impegno rispetto ad altra attività.
La non abitualità e prevalenza della collaborazione emergono, a loro volta, in due modi:
- o perché la collaborazione è prestata da familiari
- o perché ricorrono alcune condizioni che portano ad un giudizio di occasionalità.
La circolare individua due categorie di familiari per i quali l’obbligo d’iscrizione solitamente viene meno:
- il pensionato
- e il familiare occupato a tempo pieno in altra azienda.
Nel caso del pensionato-familiare la prestazione lavorativa è solo occasionale in virtù dallo spirito di solidarietà che pervade (per presunzione di legge) il lavoro gratuito in ambito familiare e che trova nel pensionato la figura più emblematica. È essenziale, però, che la prestazione lavorativa del pensionato manchi di quello spirito che permea ogni attività lavorativa onerosa, e cioè dell’animus contrahendi.
Il familiare già occupato a tempo pieno in altra azienda è, invece, destinatario di una presunzione “operativa” che esclude l’obbligo di iscrizione: la non prevalenza.
È difficile, del resto, immaginare che un soggetto già occupato altrove possa fornire, nell’impresa del familiare, un significativo contributo di termini di tempo. A conferma di quanto previsto nella circolare, si ricorda che l’articolo 2 della legge 6163/66 già esclude dall’obbligo contributivo i familiari coadiutori, a condizione che «per tale attività non siano soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti».
La circolare descrive, infine una sorta di presunzione operativa in base a cui il personale ispettivo, in mancanza di evidenze in senso inverso, da documentare in maniera rigorosa, può giudicare occasionale il lavoro prestato dal familiare collaboratore quando ricorrano alcune condizioni.
- La prima consiste in un limite temporale di 720 ore nell’anno solare (90 giorni). Una durata maggiore della prestazione lavorativa va dimostrata.
- La collaborazione si ritiene, inoltre, occasionale sia quando resa in sostituzione, sia in affiancamento del titolare.
La formulazione di questa linea guida ricalca con alcune modifiche la previsione dell’articolo 21, comma 6 ter, del Dl 269/03 riferito all’attività artigiana, in base a cui si presume l’occasionalità nel settore artigiano quando il collaboratore sostituisce il familiare impossibilitato per un periodo non superiore a 90 giorni nell’anno solare.
La previsione della circolare applica la linea guida descritta ai tre settori (artigianato, commercio, agricoltura) e al coniuge, parenti ed affini entro il terzo grado (fino al quarto grado nel settore agricolo).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
