La nuova TARES in sostituzione di TARSU e TIA
2 Gennaio 2013Numerazione fatture dal 2013 – R.M. n. 1 del 10.01.2013
10 Gennaio 2013- del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche.
I nuovi termini riguardano:
- i beni che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2013;
- il versamento dell’imposta sostitutiva che deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013;
- le perizie, che dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2013 (la perizia di stima deve essere redatta e asseverata dai professionisti individuati negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001);
- la data di riferimento dei valori che è quella del 30 giugno 2013.
Ai fini della rivalutazione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva e la redazione di una perizia giurata di stima che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del 1.1.2013.
L’imposta sostitutiva dovuta è determinata applicando al valore del terreno/partecipazione, risultante dalla perizia di stima redatta da un professionista abilitato, le seguenti aliquote:
- PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE → 2%
- PARTECIPAZIONI QUALIFICATE → 4%
- TERRENI → 4%
La rivalutazione richiede la redazione di una perizia giurata di stima (da effettuare entro il 30.06.2013) che può essere predisposta dai seguenti soggetti, differenziati a seconda del bene da rivalutare.
La rivalutazione consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto e conseguente di ridurre la plusvalenza imponibile che può derivare da un’eventuale cessione del terreno o della partecipazione.
Infatti quando un contribuente rivende a terzi un terreno di sua proprietà oppure partecipazioni azionarie, la differenza fra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto a suo tempo (aumentato delle spese intervenute nel frattempo che ne avessero incrementato il valore) costituisce una plusvalenza, o una minusvalenza, se il valore è negativo.
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 30.06.2013;
ovvero
- in tre rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
- 1° rata entro il 30.06.2013;
- 2° rata entro il 30.06.2014 + interessi 3% annuo;
- 3° rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annuo.
Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:
- disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.6.2013;
- calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore alla data di riferimento (1.7.2013).
(Fonte: Fiscal Focus)
