Modifiche alla disciplina del Condominio negli edifici
30 Novembre 2012Leasing e durata minima
11 Dicembre 2012Il decreto Liberalizzazioni (DL 1/2012), infatti, stabilisce degli obblighi in capo ad essi, che implicano:
– la forma scritta dei contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e prodotti alimentari e la conseguente regolarizzazione formale dei contratti in corso entro il 31 dicembre 2012. Grazie a recenti emendamenti approvati dalla Commissione Industria del Senato, se i contratti non sono conformi alle norme (non contengano gli elementi essenziali, ecc ) non rendono nulla l’ operazione, ma ne consentono comunque l’esercizio;
– l’esclusione di clausole nel contratto che si esplichino in pratiche commerciali sleali;
– il rispetto di stringenti termini di pagamento.In relazione all’ultimo adempimento, i ristoranti e le catene della grande distribuzione nonché i piccoli commercianti che acquistano prodotti agroalimentari, devono effettuare il pagamento del corrispettivo:
– per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni
– e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.
In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte del cliente (ristoratore, ecc.).
Se non vengono rispettati i tempi, colui che cede i prodotti può richiedere anche di riscuotere gli interessi, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali.
I prodotti alimentari deteriorabili – I ristoratori e gli altri operatori dovranno pagare a 30 giorni tutte le forniture di “prodotti alimentari deteriorabili”, cioè di prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5 e tutti i tipi di latte.
L’entrata in vigore della nuova norma – Le nuove regole per i contratti di fornitura in questione, sono entrate in vigore circa un mese e mezzo fa e, in particolare, per le forniture di merci consegnate dal 24 ottobre 2012 in avanti. Così, per i beni consegnati dal 24 ottobre 2012, la fattura può essere emessa il 15 novembre 2012 e i 30 giorni decorrono dal 30 novembre 2012; quindi il pagamento deve avvenire entro il 29 dicembre 2012, o il 28 gennaio 2013 se i prodotti non sono deteriorabili.
La situazione, ad oltre un mese e mezzo dall’entrata in vigore dell’articolo 62 è già critica: gli istituti di credito non anticipano nuovi crediti e a Roma, come in altre città, ci sono imprese che si troverebbero a dover scegliere tra chiusura e usura.
(Fonte: Fiscal Focus)
