Totalizzazione contributi previdenziali
1 Febbraio 2011Passaporto: Richieste on-line
1 Febbraio 2011Premessa
L’art.31 del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, il divieto di compensazione dei crediti tributari qualora esistano dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e gli importi di questi siano superiori a euro 1.500 e sia, inoltre, scaduto il termine di pagamento.
La suddetta norma ha quindi introdotto delle limitazioni alle compensazioni, dal 1° gennaio 2011, qualora esista una cartella esattoriale scaduta per debiti erariali (IRPEF, IRES IVA ecc.) di importo superiore a 1.500 euro.
I limiti alla compensazione
In altri termini, la cd. Compensazione ‘‘orizzontale’’ (ad es. compensazione di un credito IVA con debiti IRPEF), prevista dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
- di ammontare superiore a € 1.500;
- per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Compensazione orizzontale
Nessun problema, invece , ad operare la compensazione in senso “verticale” ( IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo.
E’ il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2011 la seguente situazione:
- credito IVA maturato al 31/12/2010 = 30.000 euro;
- cartella esattoriale notificata il 30/06/2010, per Irpef non versata di 6.500 euro;
- debito IVA risultante dalla liquidazione IVA di gennaio 2011 pari a 7.500 euro.
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione dell’IVA da versare per gennaio il credito maturato al 31/12/2010, in quanto si è nell’ambito della compensazione verticale.
Crediti e debiti erariali
L’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte.
Pertanto, dal lato oggettivo, va segnalato che la disposizione si riferisce a crediti e debiti per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA ), di importo superiore a 1.500 euro, per cui non sono coinvolte somme riguardanti:
- i tributi locali(ICI);
- i contributi previdenziali(INPS);
- altre pretese quali le multe per infrazioni al codice della strada.
| ESEMPIO
E’ il caso ad esempio del contribuente che presenta al 1° gennaio 2011 la seguente situazione:
In tale circostanza il suddetto contribuente potrà tranquillamente portare in compensazione delle ritenute da versare il 17/01/2011 (in quanto il 16 è domenica) il credito IVA maturato al 31/12/2010, in quanto la cartella notificata e scaduta riguarda l’INPS. |
Cartelle rateizzate
Nessuna problematica esiste, invece, qualora i debiti iscritti a ruolo siano stati oggetto di rateizzazione.
Ciò vuol dire, in sostanza, che il contribuente che al 1° gennaio 2011 ha una cartella per debiti iscritti a ruolo, per i quali gode di rateazione della stessa, non può considerarsi come soggetto inadempiente, in quanto, trattasi di soggetto, invece, che ha ottenuto un’agevolazione per l’estinzione del debito. In tale circostanza, potrà regolarmente compensare.
Sanzioni
Nel caso di indebita compensazione,la norma prevede una sanzione, pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati. La sanzione non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
